N. 23 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Registro (imposta di) - Beni e attivita' intestate fittiziamente ad
 enti e societa' straniere (c.d. "esteropossidenza") - Cessione senza
 corrispettivo all'effettivo titolare - Assoggettamento ad imposta
 proporzionale - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2-bis; legge 8 ottobre 1976, n.
 689, art. 3)
 
 (Art. 53 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2- bis della
 legge 30 aprile 1976 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni,
 del  d.l.  4  marzo  1976,  n.  31, contenente disposizioni penali in
 materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della legge
 8  ottobre  1976,  n.  689,  promossi  con n. 5 ordinanze emesse il 6
 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di  1›  grado  di  Genova,
 iscritte  ai nn. 313, 419, 420, 421 e 433 del registro ordinanze 1983
 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 288 e
 301 dell'anno 1983;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che,  con  cinque  ordinanze di identico contenuto del 6
 novembre 1981 (R.O.  n.  313,  419,  420,  421,  433  del  1983),  la
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di Genova ha sollevato, in
 riferimento   all'art.   53   Cost.,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2-  bis  della legge 30 aprile 1976 n. 159
 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie),  introdotto
 con  l'art.  3  della  l.  8 ottobre 1976 n. 689, "nella parte in cui
 prevede che gli atti ivi considerati scontino le normali  imposte  di
 trasferimento";
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato;
    Considerato  che  l'ordinanza  dubita  della idoneita' degli atti,
 posti in essere ai sensi del citato art. 2- bis della  legge  n.  159
 del  1976,  a  rivelare quella capacita' contributiva che' e' propria
 degli atti  di  trasferimento  derivanti  da  libera  determinazione,
 risolvendosi  -  come si assume, invece, per la fattispecie dedotta -
 in mera ricognizione della personale titolarita' del bene, rispetto a
 precedenti atti;
      che  tuttavia  l'atto  di cessione di cui alla norma in esame si
 configura, comunque, quale atto di trasferimento, soggetto come  tale
 alle  tassazioni  di legge, quale che possa essere stata la natura di
 quanto in precedenza posto in essere;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art.  2-bis  della  l.  30  aprile  1976  n.  159
 (Disposizioni  penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto
 con  l'art.  3  della  l.  8  ottobre  1976  n.  689,  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  53 Cost., dalla Commisione tributaria di primo
 grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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