N. 24 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Successioni e donazioni (imposta sulle) - Applicazione dell'imposta -
 Immessi nel possesso temporaneo dei beni - Manifesta infondatezza
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 1, secondo comma)
 
 (Art. 76 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  637  (Disciplina  dell'imposta
 sulle  successioni  e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14
 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di  1›  grado  di  Genova,
 iscritta  al  n.  509  del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  14  febbraio  1979, la
 Commissione tributaria di primo grado di  Genova,  ha  sollevato,  in
 riferimento    all'art.   76   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972
 n.  637  (Disciplina  dell'imposta  sulle  successioni  e donazioni),
 "nella parte in cui prevede  che  l'imposta  (sulle  successioni)  si
 applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni
 dell'assente";
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri.
    Considerato,  intanto,  che  la  l.  9  ottobre  1971  n.  825 nel
 conferire al Governo delega per la revisione  del  regime  tributario
 delle  successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata n.1
 dell'art. 8 -  far  ampio  riferimento  all'istituto  ereditario  cui
 applicarsi   l'imposta,   con  riguardo  evidente,  cioe',  anche  ai
 presupposti della imposizione, quali  gia'  previsti  dall'art.1  del
 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270;
      che  sussiste  d'altra  parte,  ai  fini  tributari, sostanziale
 equiparabilita' tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e
 la  successione  a  causa  di morte, poiche' gli immessi nel possesso
 temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente,  mentre  in
 caso di ritorno dello scomparso e' accordato il rimborso dell'imposta
 gia' riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2);
    Visti  gli  artt.  26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972
 n.  637  (Disciplina  dell'imposta  sulle  successioni  e donazioni),
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  76  Cost.,  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0036