N. 24 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Successioni e donazioni (imposta sulle) - Applicazione dell'imposta - Immessi nel possesso temporaneo dei beni - Manifesta infondatezza (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 1, secondo comma) (Art. 76 Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Genova, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979, la Commissione tributaria di primo grado di Genova, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), "nella parte in cui prevede che l'imposta (sulle successioni) si applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente"; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato, intanto, che la l. 9 ottobre 1971 n. 825 nel conferire al Governo delega per la revisione del regime tributario delle successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata n.1 dell'art. 8 - far ampio riferimento all'istituto ereditario cui applicarsi l'imposta, con riguardo evidente, cioe', anche ai presupposti della imposizione, quali gia' previsti dall'art.1 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270; che sussiste d'altra parte, ai fini tributari, sostanziale equiparabilita' tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e la successione a causa di morte, poiche' gli immessi nel possesso temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente, mentre in caso di ritorno dello scomparso e' accordato il rimborso dell'imposta gia' riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2); Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0036