N. 25 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Registro (imposta di) - Violazioni - Iscrizione dell'ipoteca
 automobilistica presso il P.r.a. - Mancato rispetto del termine -
 Applicazione della medesima sanzione prevista per l'omessa o tardiva
 registrazione - Manifesta infondatezza
 
 (Legge 23 dicembre 1977, n. 952, art. 2, terzo comma)
 
 (Art. 3 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla
 registrazione   degli   atti   da   prodursi   al  pubblico  registro
 automobilistico e di altre norme in materia di imposte di  registro),
 nel  testo anteriore alla novella introdotta dal d.l. 2 ottobre 1981,
 n 546 nella legge di conversione 1› dicembre 1981, n.  692,  promosso
 con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di
 1› grado di Macerata, iscritta al n. 888 del registro ordinanze  1984
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  321
 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 la Commissione
 Tributaria di primo grado di Macerata, su ricorso proposto da Lignini
 Agostino  contro l'Ufficio del Registro di Macerata, ha sollevato, in
 riferimento   all'art.   3   Cost.,   questione    di    legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della l. 23 dicembre 1977 n.
 952 - Modificazione delle norme sulla  registrazione  degli  atti  da
 prodursi  al  pubblico  registro  automobilistico  -  prevedente, per
 l'omissione  della  richiesta  entro  il  termine  di   legge   delle
 formalita' di cui al precedente art. 1, l'applicazione della sanzione
 di cui all'art 67 d.P.R. n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta  di
 registro);
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
    Considerato  che  l'applicazione  di  una sanzione amministrativa,
 effettuata mediante il rinvio a quanto  previsto  per  piu'  generale
 fattispecie  assimilabile,  non  si  prospetta  tale  da  impingere a
 violazione dell'art. 3 Cost.;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della l. 23 dicembre 1977 n.
 952  -  Modificazione  delle  norme sulla registrazione degli atti da
 prodursi al  pubblico  registro  automobilistico  -  sollevata  dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Macerata, in relazione
 all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0037