N. 26 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Registro (imposta di) - Atti formati sotto il vigore della normativa del 1923 e per i quali sia gia' scaduto, al 1 gennaio 1973, il termine per la registrazione - Applicabilita' della successiva legge del 1972 - Sentenze - Obbligo solidale di registrazione imposto a tutte le parti in causa - Manifesta inammissibilita' (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 55 e 77) (Artt. 53 e 73 Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 77, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bologna, iscritta al n. 909 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa in data 4 maggio 1979 la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, avanti all'eccezione d'illegittimita' costituzionale, l'ordinanza da' atto sussistere questione di ammissibilita' del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta "al definitivo"; che peraltro, come eccepito dall'Avvocatura, non e' consentito al giudice a quo di "acquisire la decisione della Corte costituzionale solo per la eventualita' che si renda necessaria l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimita' si dubita"; che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile difettando di rilevanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 77 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 73 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0038