N. 26 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Registro (imposta di) - Atti formati sotto il vigore della normativa
 del 1923 e per i quali sia gia' scaduto, al    1› gennaio 1973, il
 termine per la registrazione - Applicabilita' della successiva legge
 del 1972 - Sentenze - Obbligo solidale di registrazione imposto a
 tutte le parti in causa - Manifesta inammissibilita'
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 55 e 77)
 
 (Artt. 53 e 73 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 55 e 77,
 secondo comma,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina
 dell'imposta  di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
 1979 dalla Commissione tributaria di 2› grado di Bologna, iscritta al
 n.  909  del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa  in  data  4  maggio 1979 la
 Commissione tributaria di  secondo  grado  di  Bologna  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R.
 26 ottobre 1972 n. 634  (Disciplina  dell'imposta  di  registro),  in
 riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione;
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Considerato    che,    avanti    all'eccezione    d'illegittimita'
 costituzionale,  l'ordinanza  da'  atto   sussistere   questione   di
 ammissibilita'  del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta "al
 definitivo";
      che  peraltro,  come eccepito dall'Avvocatura, non e' consentito
 al  giudice  a  quo  di   "acquisire   la   decisione   della   Corte
 costituzionale  solo  per  la  eventualita'  che  si renda necessaria
 l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui  legittimita'
 si dubita";
      che   pertanto  la  questione  e'  manifestamente  inammissibile
 difettando di rilevanza;
     Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 55 e 77 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.  634
 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli
 artt. 53 e 73 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di
 Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0038