N. 27 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Tributi in genere - Violazioni e sanzioni - Reati puniti con la multa - Definizione in via amministrativa - Esclusione - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249, art. 6). (Art. 3 Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del d.l. 18 marzo 1976, n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976 n. 249, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1984 dal Tribunale di Lucca, iscritta al n. 1246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.85- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1984, il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l. 18 marzo 1976 n. 46 convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, la' dove non e' prevista la definizione in via amministrativa per i reati commessi in violazione della legge stessa puniti con la sanzione della multa; che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che l'eventuale accoglimento della censura, trattandosi di violazione di norme finanziarie punibili con la multa, implicherebbe - giusta quanto rilevato nell'atto d'intervento scelte discrezionali nei termini e modi di definizione di competenza del legislatore; che la questione si presenta, pertanto, manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.l. 18 marzo 1976 n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria) convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, sollevata da Tribunale di Lucca, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0039