N. 28 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Registro (imposta di) - Agevolazioni - Conferimenti di immobili in
 societa' - Riduzioni d'imposta - Esclusione - Manifesta
 inammissibilita'
 
 (Tariffa all. A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art.
 4, lett. a, nn. 1 e 1-bis)
 
 (Artt. 3 e 53 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 11, punti 1 e
 1- bis, della tabella All. A  al  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634
 (Disciplina  dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa
 il 19 luglio  1984  dalla  Commissione  tributaria  di  1›  grado  di
 Rovereto,  iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.119- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione
 Tributaria di primo grado  di  Rovereto  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  lett. a) nn. 1 e 1- bis,
 della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972  n.  634
 (Disciplina  dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e
 53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di
 immobili  in  societa',  le stesse riduzioni d'imposta disposte per i
 trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato    che   il   conferimento   in   societa'   e'   atto
 necessariamente diretto all'esercizio  in  comune  di  una  attivita'
 economica;
      che,   trattandosi   di   agevolazioni   fiscali,  compete  alla
 insindacabile  discrezionalita'  del  legislatore  determinare  quali
 attivita'  -  sotto  il  profilo dei loro presupposti - vadano o meno
 favorite e quindi incentivate;
      che  pertanto  la  questione,  nei termini sopra prospettati, e'
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                         PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, lett. a), nn. 1 e 1- bis,  della  Tariffa
 All.  A  (parte  prima)  al  d.P.R. 26 ottobre 1972 n.634 (Disciplina
 dell'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53
 Cost.,  dalla  Commissione  tributaria di primo grado di Rovereto con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0040