N. 28 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Registro (imposta di) - Agevolazioni - Conferimenti di immobili in societa' - Riduzioni d'imposta - Esclusione - Manifesta inammissibilita' (Tariffa all. A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. a, nn. 1 e 1-bis) (Artt. 3 e 53 Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, punti 1 e 1- bis, della tabella All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rovereto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.119- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a) nn. 1 e 1- bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di immobili in societa', le stesse riduzioni d'imposta disposte per i trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che il conferimento in societa' e' atto necessariamente diretto all'esercizio in comune di una attivita' economica; che, trattandosi di agevolazioni fiscali, compete alla insindacabile discrezionalita' del legislatore determinare quali attivita' - sotto il profilo dei loro presupposti - vadano o meno favorite e quindi incentivate; che pertanto la questione, nei termini sopra prospettati, e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a), nn. 1 e 1- bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n.634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0040