N. 29 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Registro (imposta di) - Trasferimento di immobili con accollo di
 mutuo a parziale pagamento del prezzo - Assoggettamento dell'accollo
 ad imposta anteriormente al 1› marzo 1983 Restituzione atti al
 giudice rimettente
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 20, nel testo anteriore alla
 modifica introdotta dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n.  53)
 
 (Art. 53 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta  di  registro),  nel
 testo  vigente  prima  della  modifica  introdotta con l'art. 5 della
 legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con ordinanza  emessa  il  22
 gennaio  1985  dalla  Commissione  tributaria di 2› grado di Salerno,
 iscritta al n. 330 del registro ordinanze  1985  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza in data 22 gennaio 1985 la Commissione
 Tributaria  di  secondo  grado  di  Salerno,  su   ricorso   proposto
 dall'Ufficio  del Registro di Salerno contro Naddeo Michele ed altro,
 ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  20
 del  d.P.R.  26  ottobre  1972  n.  634  (Disciplina  dell'imposta di
 registro) nel testo vigente prima della modificazione introdotta  con
 l'art.  5 della l. 28 febbraio 1983 n. 53, sulla cui portata circa la
 tassabilita' di cui trattasi si dubita, in  riferimento  all'art.  53
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato  che  l'art.  21  del  d.P.R.  26  aprile  1986 n. 131
 (Approvazione del T.U. delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
 registro),  riproducendo  ex novo la norma di cui al predetto art. 5,
 trova applicazione, in virtu' del successivo art. 80, a far tempo dal
 1›  gennaio  1973  per  gli atti relativamente ai quali, alla data di
 entrata in vigore del T.U. stesso, sia pendente controversia;
      che  si  rende necessario, pertanto, nuovo esame della rilevanza
 della dedotta questione, alla luce della normativa sopravvenuta;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe
 alla Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0041