N. 30 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Regione Valle d'Aosta - Piano regolatore della Conca di Pila -
 Formazione - Manifesta inammissibilita'
 
 (Legge reg. Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9; legge reg. Valle
 d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6)
 
 (Art. 2 dello st. V. d'A. e artt. 5, 128, ultimo comma, 118, ultimo
 comma Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Enzo CHELI, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9 ("Norme  per  la  approvazione  del
 piano  regolatore  della  Conca  di  Pila,  nel  Comune di Gressan"),
 modificata con legge regionale 4 aprile 1978,  n.  6  ("Modificazione
 della  legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione
 del piano regolatore della Conca di Pila,  in  comune  di  Gressan"),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 10 aprile 1980 dal T.A.R. per la
 Valle d'Aosta, iscritta al n.  659  del  registro  ordinanze  1980  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno
 1980;
    Visto  l'atto  di  costituzione della Regione Autonoma della Valle
 d'Aosta;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il T.A.R. Valle d'Aosta con l'ordinanza in epigrafe
 ha sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  della  legge
 regionale  Valle  d'Aosta  11  marzo 1968, n. 9, modificata con legge
 regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978,  n.  6,  nella  parte  in  cui
 disciplina  la  formazione  del piano regolatore della Conca di Pila,
 per contrasto: a) con l'art. 2 dello Statuto speciale per la  regione
 Valle  d'Aosta,  in  quanto  vengono disposti vincoli e limitazioni a
 diritti senza consentire agli interessati di esporre adeguatamente le
 proprie  ragioni  ne'  di  fruire della tutela giurisdizionale, cosi'
 violando i principi del "giusto procedimento"; b) con  gli  artt.  5,
 128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, della Costituzione, in quanto
 viene sottratto al  Comune  di  Gressan,  attribuendolo  alla  Giunta
 regionale,  il  potere di approvare i piani di utilizzazione di zona,
 cosi' comprimendo l'autonomia dell'ente locale e ledendo il principio
 del decentramento delle funzioni amministrative delle regioni;
      che  nel  giudizio  si  e'  costituita la Regione autonoma Valle
 d'Aosta, concludendo per l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza
 delle questioni;
    Considerato che il T.A.R. Valle d'Aosta trascura di individuare le
 disposizioni della legge regionale impugnata che  intende  sottoporre
 al  giudizio  di  costituzionalita'  e  omette  di  motivare circa la
 rilevanza delle relative questioni nel giudizio a quo;
      che, in particolare, per quanto concerne la questione sub a) non
 e' chiaro quale norma  si  intenda  impugnare,  posto  che  l'art.  2
 disciplina per la formazione del piano regolatore un procedimento che
 consente  a  chiunque  vi  abbia  interesse  di  presentare  le   sue
 osservazioni,  sulle  quali  e' chiamata poi a pronunciarsi la Giunta
 regionale in sede di approvazione definitiva, con  decisioni  a  loro
 volta evidentemente suscettibili di rimedi giurisdizionali;
      che  analogamente,  per quanto concerne la questione sub b), non
 si comprende quale parte della legge si intenda impugnare,  dato  che
 nessuno  dei  quattro  articoli  della stessa attribuisce alla giunta
 regionale il potere di approvare i piani di utilizzazione della zona;
      che  il  ricordato  contenuto normativo puo' rinvenirsi soltanto
 nell'art. 5 delle disposizioni di attuazione della legge regionale 11
 marzo   1968,   n.   9,  disposizioni  che  peraltro,  avendo  natura
 regolamentare,  non  sono  censurabili  in  sede   di   giudizio   di
 legittimita' delle leggi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei  giudizi  innanzi
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale della legge regionale  Valle  d'Aosta  11
 marzo  1968,  n.  9  (Norme  per la approvazione del piano regolatore
 della Conca di Pila, nel Comune di  Gressan),  modificata  con  legge
 regionale  Valle  d'Aosta  4  aprile 1978, n. 6 ("Modificazione della
 legge regionale 11 marzo 1968, n. 9  concernente  l'approvazione  del
 piano  regolatore  della  Conca  di  Pila,  in  Comune  di  Gressan")
 sollevate con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 2 dello
 Statuto  speciale  Valle  d'Aosta e gli artt. 5, 128, ultimo comma, e
 118, ultimo comma, della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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