N. 30 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Regione Valle d'Aosta - Piano regolatore della Conca di Pila - Formazione - Manifesta inammissibilita' (Legge reg. Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9; legge reg. Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6) (Art. 2 dello st. V. d'A. e artt. 5, 128, ultimo comma, 118, ultimo comma Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Enzo CHELI, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9 ("Norme per la approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan"), modificata con legge regionale 4 aprile 1978, n. 6 ("Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan"), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal T.A.R. per la Valle d'Aosta, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980; Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il T.A.R. Valle d'Aosta con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9, modificata con legge regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6, nella parte in cui disciplina la formazione del piano regolatore della Conca di Pila, per contrasto: a) con l'art. 2 dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, in quanto vengono disposti vincoli e limitazioni a diritti senza consentire agli interessati di esporre adeguatamente le proprie ragioni ne' di fruire della tutela giurisdizionale, cosi' violando i principi del "giusto procedimento"; b) con gli artt. 5, 128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, della Costituzione, in quanto viene sottratto al Comune di Gressan, attribuendolo alla Giunta regionale, il potere di approvare i piani di utilizzazione di zona, cosi' comprimendo l'autonomia dell'ente locale e ledendo il principio del decentramento delle funzioni amministrative delle regioni; che nel giudizio si e' costituita la Regione autonoma Valle d'Aosta, concludendo per l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza delle questioni; Considerato che il T.A.R. Valle d'Aosta trascura di individuare le disposizioni della legge regionale impugnata che intende sottoporre al giudizio di costituzionalita' e omette di motivare circa la rilevanza delle relative questioni nel giudizio a quo; che, in particolare, per quanto concerne la questione sub a) non e' chiaro quale norma si intenda impugnare, posto che l'art. 2 disciplina per la formazione del piano regolatore un procedimento che consente a chiunque vi abbia interesse di presentare le sue osservazioni, sulle quali e' chiamata poi a pronunciarsi la Giunta regionale in sede di approvazione definitiva, con decisioni a loro volta evidentemente suscettibili di rimedi giurisdizionali; che analogamente, per quanto concerne la questione sub b), non si comprende quale parte della legge si intenda impugnare, dato che nessuno dei quattro articoli della stessa attribuisce alla giunta regionale il potere di approvare i piani di utilizzazione della zona; che il ricordato contenuto normativo puo' rinvenirsi soltanto nell'art. 5 delle disposizioni di attuazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, disposizioni che peraltro, avendo natura regolamentare, non sono censurabili in sede di giudizio di legittimita' delle leggi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per la approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan), modificata con legge regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6 ("Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in Comune di Gressan") sollevate con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale Valle d'Aosta e gli artt. 5, 128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0042