N. 41 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Capacita' processuale - Incapaci naturali - Omessa inclusione tra gli incapaci processuali - Manifesta infondatezza. (Art. 75, secondo comma, del cod. proc. civ.). (Artt. 3, primo comma, e 24 Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Pretore di Palma di Montechiaro, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; }tps;7AA Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 novembre 1985, il Pretore di Palma di Montechiaro ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione; che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, non includendo tra le persone processualmente incapaci, che non hanno il libero esercizio dei loro diritti, gli infermi di mente non interdetti ne' inabilitati ne' muniti di tutore provvisorio, da un lato creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, sprovvisti di tutore provvisorio, e dall'altro vulnererebbe il diritto di difesa dell'incapace naturale consentendo la prosecuzione del processo fino alla res iudicata anche nei confronti dell'incapace naturale convenuto in giudizio e rimasto contumace; che, e' intervenuta l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza della prospettata questione; Considerato che qualsiasi limitazione della capacita' processuale per gli incapaci naturali si giustifica solo nei casi in cui l'infermita' mentale sia tale da poter dare luogo ad un procedimento di interdizione o di inabilitazione; che, per l'interdicendo e l'inabilitando il nostro ordinamento gia' prevede le figure del tutore provvisorio e del curatore provvisorio la nomina dei quali presuppone, come unica formalita' necessaria, l'esame dell'infermo di mente il cui compimento appare indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti; che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna disparita' di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali trattandosi di situazioni fra loro diverse che, pertanto, richiedono una differente disciplina; che, d'altra parte, non si ravvisa alcun contrasto tra la norma impugnata ed il diritto di difesa degli infermi di mente garantito proprio dalla mancata estensione dell'incapacita' processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione; che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa manifestamente non fondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0053