N. 42 ORDINANZA 13 - 19 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contravvenzione, depenalizzazione e sanzioni amministrative -
 Ordinanza-ingiunzione di pagamento - Opposizione - Parte che non
 nomina un procuratore - Regime di notificazione - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, terzo comma).
 
 (Artt. 3 e 24 Cost.)
(GU n.4 del 27-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma,
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"),
 promossi  con  due ordinanze emesse il 30 ottobre 1985 dal Pretore di
 Monza, ed iscritte rispettivamente ai nn.  145  e  146  del  registro
 ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Monza, con due ordinanze di identico
 contenuto, entrambe del 30 ottobre 1985, ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, dell'art. 22, terzo  comma,  della  legge  24  novembre
 1981,  n.  689  ("Modifiche  al  sistema penale"), nella parte in cui
 impone a chi  proponga  opposizione  avverso  l'ordinanza-ingiunzione
 senza  farsi  rappresentare  da  un  procuratore,  di  dichiarare  la
 residenza (ovvero di eleggere domicilio) nel Comune ove  ha  sede  il
 Pretore adito e non gia' in un qualsiasi Comune del circondario;
     che secondo il giudice a quo la disposizione censurata violerebbe
 il principio di eguaglianza  poiche',  nell'ambito  del  giudizio  di
 opposizione  contro  l'ordinanza  che  ingiunge  il  pagamento di una
 sanzione pecuniaria per una infrazione depenalizzata,  essa  porrebbe
 l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel Comune
 sede del Pretore adito soltanto a carico della parte che  si  difende
 personalmente,  mentre le comunicazioni e le notificazioni alla parte
 rappresentata da un procuratore esercente  nella  circoscrizione  del
 Tribunale  ove  ha  sede  il  Pretore adito vengono sempre effettuate
 nello studio professionale del procuratore, in qualsiasi Comune della
 circoscrizione esso sia posto;
      che  ad avviso del giudice rimettente la disposizione denunciata
 attuerebbe per la parte che si difende  personalmente  una  forma  di
 conoscenza  legale  fittizia  delle  notificazioni ed addosserebbe al
 soggetto privo di assistenza legale una  iniziativa  di  informazione
 eccessivamente onerosa, violando cosi' il diritto di difesa garantito
 dall'art. 24 della Costituzione;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 chiedendo  alla  Corte  di  dichiarare  inammissibile la questione di
 legittimita' costituzionale  formulata  con  riferimento  all'art.  3
 della  Costituzione ed infondata la seconda questione, prospettata in
 relazione all'art. 24 della Costituzione;
    Considerato che entrambe le ordinanze trattano la stessa questione
 e che i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che  nel  giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione
 di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni depenalizzate,  le
 modalita'  di  effettuazione  delle notificazioni nei confronti della
 parte che si  difende  personalmente  e  nei  confronti  della  parte
 rappresentata   e   difesa   da  procuratore  legale  iscritto  nella
 circoscrizione  del  Tribunale  cui  appartiene  il  Pretore   adito,
 rispondono  ad  obiettive esigenze di semplicita' e di speditezza che
 ben possono essere  realizzate  attraverso  differenziati  regimi  di
 notificazione;
      che,   in   particolare,  le  diversita'  riscontrabili  tra  la
 disciplina  delle  notificazioni  alla  parte  che  non   nomina   un
 procuratore  ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale non
 violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto esse  rispecchiano  le
 differenze  esistenti  tra  la situazione del soggetto che sceglie di
 difendersi personalmente, ed e' percio'  interessato  a  seguire  gli
 sviluppi di un'unica vicenda processuale e la situazione del soggetto
 che, avendo optato per l'assistenza  di  un  legale,  ha  diritto  di
 attendersi   che   quest'ultimo   sia   in   condizione  di  svolgere
 efficacemente l'attivita' professionale in sua difesa;
      che  il  regime  di notificazione previsto dalla norma impugnata
 non rende ne' impossibile ne' eccessivamente gravoso l'esercizio  del
 diritto  di  difesa  ma si inserisce razionalmente nell'ambito di una
 normativa diretta a snellire e  semplificare  le  procedure  relative
 alle infrazioni di lieve entita', "depenalizzate";
      che  per  le  suesposte  ragioni  le  questioni vanno dichiarate
 manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22,  terzo  comma,
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
 Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0054