N. 44 SENTENZA 14 - 21 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensione - Impiegati dello Stato - Docenti universitari di ruolo - Servizi pensionabili - Servizi anteriori alla nomina - Riscatto - Esclusione - Illegittimita' costituzionale parziale (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 14, primo comma, lett. h). (Art. 3 Cost.)(GU n.4 del 27-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1986; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto 1. - In occasione della liquidazione della pensione alla vedova del Prof. Giorgio Sichel, ordinario di lingua e letteratura tedesca all'Universita' di Genova, veniva negata la valutabilita' in quiescenza, previo riscatto, del servizio prestato dal predetto docente in qualita' di lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere, per oltre un triennio, anteriormente alla sua nomina in ruolo. Il diniego veniva motivato sul presupposto che, in base alla normativa vigente, il riscatto dei servizi prestati prima della nomina in ruolo come lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere e' consentito soltanto in favore degli insegnanti di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica (art. 14, lett. H, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), purche' il servizio stesso abbia avuto una durata, senza interruzione, non inferiore al triennio (art. unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45). Nel ricorso alla Corte dei conti in sede giurisdizionale avverso il relativo provvedimento, l'interessata ha sostenuto l'illegittimita' costituzionale del citato art. 14, lett. H, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 3 Cost. Con ordinanza del 7 giugno 1985, la Corte dei conti in sede giurisdizionale ha quindi sollevato la questione di legittimita' costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando che la ratio della norma in esame mirerebbe a valorizzare in quiescenza quei servizi che, nel realizzare il perfezionamento degli studi compiuti ed il completamento della necessaria esperienza didattica, consentono che di tale maggiore preparazione ed esperienza possa successivamente giovarsi l'esercizio professionale della funzione docente. Di conseguenza, si osserva nell'ordinanza di rinvio, se tale era l'intento del legislatore, proprio in considerazione della positiva incidenza di tali servizi sul successivo servizio di ruolo e della conseguente necessita' di valutare in quiescenza attivita' il cui svolgimento ha ritardato l'immissione in ruolo, non sembrerebbe in alcun modo giustificabile l'esclusione da detto beneficio della categoria dei professori universitari. Anzi, il servizio prestato in qualita' di lettore presso una universita' estera, in quanto svolto a livello universitario, assume, secondo il giudice a quo, maggiormente caratteri di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche rispetto alla successiva attivita' di docente universitario. Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non si e' costituita la parte privata, ne' ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. - La Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei di pendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui attribuisce ai soli insegnanti di ruolo delle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche ai docenti universitari di ruolo, la facolta' di riscattare i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere. 2. - La questione e' fondata. Come questa Corte ha avuto gia' modo di affermare (v. sent. n. 128 del 1981), la legislazione in materia di riscatti e' andata via via evolvendosi nel senso di attribuire, in sede di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale. Questo apprezzamento nasce evidentemente dalla constatazione che l'impegno profuso a tali fini comporta un ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato all'esercizio della attivita' stessa, e' giusto che venga equiparato ad essa in sede di trattamento pensionistico. A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la facolta' di riscatto ai docenti delle scuole secondarie ed artistiche, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere. Ma, una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio, appare ingiustificatamente discriminatorio che la predetta facolta' di riscatto, concessa agli insegnanti delle scuole secondarie, non sia prevista anche per i professori universitari, perche', come ha esattamente rilevato il giudice a quo, l'attivita' di lettore, in quanto svolta a livello universitario, assume carattere di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche che contribuiscono alla preparazione professionale del docente universitario.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ("T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facolta' di riscatto dei servizi prestati in qualita' di lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0056