N. 47 ORDINANZA 14 - 21 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi di lavoro autonomo - Determinazione - Deduzione di spese di viaggio, vitto e alloggio per prestazioni effettuate fuori del domicilio fiscale - Esclusione - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 50, quarto comma). (Cost., artt. 3, 53 e 76)(GU n.5 del 3-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 15 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Salerno, e il 15 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 71 e 858 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno 1984; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Paravia Vittorio ed avente ad oggetto la determinazione del reddito di lavoro autonomo, derivante dall'ufficio di presidente del consiglio di amministrazione di una societa' per azioni e relativo all'irpef per l'anno 1977, la Commissione tributaria di secondo grado di Salerno con ordinanza del 15 giugno 1982 (reg. ord. n. 71 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 23 settembre 1973 n. 597; precisamente la Commissione si riferiva alla parte della norma che non escludeva dai redditi di lavoro autonomo di cui al precedente art. 49, lett. a) (ossia dai redditi diversi da quelli provenienti da arti e professioni e da quelli fondiari e di impresa), le spese per viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale; che la Commissione rilevava la non applicabilita' del sopravvenuto d.P.R. 22 dicembre 1981 n. 856, il cui art. 1 permetteva la suddetta esclusione ma il cui art. 2 ne disponeva l'efficacia dal 1 gennaio 1982 (la disposizione dell'art. 1 e' stata poi recepita nell'art. 50, ottavo comma, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917); essa osservava inoltre che la determinazione del reddito in questione con una sola riduzione forfettaria del dieci per cento, e con la conseguente impossibilita' di dedurre le maggiori spese effettivamente sostenute, sembrava determinare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e quindi una violazione dei principi di eguaglianza nonche' di proporzione dei tributi alla reale capacita' contributiva dei cittadini; che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, la quale con ordinanza del 15 giugno 1979 (reg. ord. n. 858 del 1983), emessa in causa Lo Manto Giuseppe, percettore di compensi da un consorzio di bonifica, denunciava anche il contrasto della norma impugnata con l'art. 2 n. 18 della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825 - la quale permetteva bensi' "particolari semplificazioni" per la determinazione del reddito proveniente da imprese minori, arti o professioni, ma non consentiva che queste si risolvessero in un danno per il contribuente - e quindi con l'art. 76 Cost.; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate; Considerato che per l'identita' delle questioni sollevate i giudizi debbono essere riuniti; che la manifesta diversita' dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati (art. 49, secondo comma, lett. a d.P.R. n. 597 del 1973, ed ora art. 49, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986) rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e in particolare la diversa entita' di costi di organizzazione, rivelano come non irragionevole la scelta del legislatore, che, ai fini dell'irpef, ha differenziato i modi di determinazione dei redditi stessi, talora ricorrendo a deduzioni forfettarie fondate su indici di verosomiglianza, cio' che dimostra anche la non contrarieta' della stessa scelta agli intenti del legislatore delegante; che la modificazione della norma impugnata con il cit. art. 1 d.P.R. n. 856 del 1981, se dimostra la volonta' del legislatore medesimo di migliorare la norma attualmente impugnata, non basta tuttavia a rivelarne il contrasto con principi della Costituzione, le cui disposizioni non escludono la pluralita' delle possibili scelte, e quindi gli eventuali interventi migliorativi, del legislatore ordinario (v. sent. n. 252 del 1983); che in conclusione e' manifesta l'assenza di ogni violazione dei sopra citati artt. 3, 53 e 76 Cost; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Salerno e di primo grado di Enna con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0059