N. 47 ORDINANZA 14 - 21 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi di
 lavoro autonomo - Determinazione - Deduzione di spese di viaggio,
 vitto e alloggio per prestazioni effettuate fuori del domicilio
 fiscale - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 50, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 53 e 76)
(GU n.5 del 3-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  50, quarto
 comma, d.P.R. 29 settembre 1973  n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche),  promossi  con
 ordinanze emesse il 15 giugno 1982 dalla  Commissione  tributaria  di
 secondo  grado  di  Salerno,  e  il  15 giugno 1979 dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 71
 e  858  del  registro  ordinanze  1983  e  pubblicate  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983 e  n.  67  dell'anno
 1984;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento iniziato da Paravia
 Vittorio ed avente ad oggetto la determinazione del reddito di lavoro
 autonomo,  derivante  dall'ufficio  di  presidente  del  consiglio di
 amministrazione di una societa' per azioni e relativo  all'irpef  per
 l'anno  1977,  la  Commissione tributaria di secondo grado di Salerno
 con ordinanza  del  15  giugno  1982  (reg.  ord.  n.  71  del  1983)
 sollevava,  in  riferimento  agli  artt.   3 e 53 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 50,  quarto  comma,  d.P.R.  23
 settembre  1973  n. 597; precisamente la Commissione si riferiva alla
 parte della norma che non escludeva dai redditi di lavoro autonomo di
 cui  al  precedente  art.  49, lett. a) (ossia dai redditi diversi da
 quelli provenienti da arti e professioni e da quelli  fondiari  e  di
 impresa),  le  spese  per  viaggio,  vitto  e  alloggio relative alle
 prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale;
      che   la   Commissione   rilevava   la  non  applicabilita'  del
 sopravvenuto d.P.R. 22 dicembre 1981 n. 856, il cui art. 1 permetteva
 la  suddetta esclusione ma il cui art. 2 ne disponeva l'efficacia dal
 1› gennaio 1982 (la disposizione dell'art. 1 e'  stata  poi  recepita
 nell'art.  50,  ottavo comma, del nuovo testo unico delle imposte sui
 redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917); essa osservava
 inoltre  che  la determinazione del reddito in questione con una sola
 riduzione forfettaria del dieci  per  cento,  e  con  la  conseguente
 impossibilita' di dedurre le maggiori spese effettivamente sostenute,
 sembrava determinare una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento
 rispetto  agli  altri  redditi  di  lavoro  autonomo,  e  quindi  una
 violazione dei principi di eguaglianza  nonche'  di  proporzione  dei
 tributi alla reale capacita' contributiva dei cittadini;
      che   analoga   questione  veniva  sollevata  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Enna, la  quale  con  ordinanza  del  15
 giugno  1979  (reg.  ord.  n. 858 del 1983), emessa in causa Lo Manto
 Giuseppe,  percettore  di  compensi  da  un  consorzio  di  bonifica,
 denunciava  anche  il contrasto della norma impugnata con l'art. 2 n.
 18 della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825
 -  la  quale  permetteva  bensi' "particolari semplificazioni" per la
 determinazione del reddito proveniente  da  imprese  minori,  arti  o
 professioni, ma non consentiva che queste si risolvessero in un danno
 per il contribuente - e quindi con l'art. 76 Cost.;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, intervenuta in
 entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero  dichiarate  non
 fondate;
    Considerato  che  per  l'identita'  delle  questioni  sollevate  i
 giudizi debbono essere riuniti;
      che  la  manifesta  diversita'  dei  redditi  di  collaborazione
 coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di  subordinazione  e
 senza  impiego  di mezzi organizzati (art. 49, secondo comma, lett. a
 d.P.R. n. 597 del 1973, ed ora art.  49,  secondo  comma,  lett.  a),
 d.P.R.  n.  917  del  1986)  rispetto  agli  altri  redditi di lavoro
 autonomo,  e  in  particolare  la  diversa  entita'   di   costi   di
 organizzazione,   rivelano  come  non  irragionevole  la  scelta  del
 legislatore, che, ai fini dell'irpef,  ha  differenziato  i  modi  di
 determinazione  dei  redditi  stessi,  talora  ricorrendo a deduzioni
 forfettarie fondate su indici di verosomiglianza, cio'  che  dimostra
 anche  la  non  contrarieta'  della  stessa  scelta  agli intenti del
 legislatore delegante;
      che  la  modificazione  della norma impugnata con il cit. art. 1
 d.P.R. n. 856 del 1981,  se  dimostra  la  volonta'  del  legislatore
 medesimo  di  migliorare  la  norma  attualmente impugnata, non basta
 tuttavia a rivelarne il contrasto con principi della Costituzione, le
 cui  disposizioni non escludono la pluralita' delle possibili scelte,
 e quindi  gli  eventuali  interventi  migliorativi,  del  legislatore
 ordinario (v. sent. n. 252 del 1983);
      che in conclusione e' manifesta l'assenza di ogni violazione dei
 sopra citati artt. 3, 53 e 76 Cost;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 50, quarto  comma,
 d.P.R.  29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt.
 3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie  di  secondo  grado  di
 Salerno  e  di  primo  grado  di  Enna  con  le ordinanze indicate in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0059