N. 58 ORDINANZA 14 - 21 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato e procuratore - Procuratore legale - Esercizio della
 professione di avvocato - Condizione di un ulteriore esame abilitante
 - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27).
 
 (Cost., artt. 4 e 33)
(GU n.5 del 3-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5,
 6, 20 e 27  del  r.d.l.  27  novembre  1933,  n.  1578  e  successive
 modificazioni   ("Ordinamento   delle   professioni   di  avvocato  e
 procuratore"), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre  1979  dal
 Pretore  di  Napoli, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1980 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno
 1980;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Napoli,  con ordinanza emessa il 6
 dicembre 1979 (in un procedimento penale a carico di  un  procuratore
 legale, imputato del reato di cui all'art. 498 cod. pen., per essersi
 arrogato  il  titolo  di  avvocato)  ha  denunciato,   per   asserita
 violazione  degli artt. 4 e 33 della Costituzione, gli artt. 1, 2, 4,
 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre  1933,  n.  1578,  e  successive
 modificazioni,  sull'ordinamento  delle  professioni  forensi,  nella
 parte in cui pongono limitazioni alle  attribuzioni  del  procuratore
 legale  e  richiedono,  al  medesimo,  il  superamento  di  un  esame
 (ulteriore)  per  l'abilitazione  all'esercizio   dell'attivita'   di
 avvocato;
      che  e'  intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
 del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione
 venga dichiarata infondata;
    Considerato  che,  nella  prospettazione  del  giudice  a  quo, le
 sollevate questioni di  costituzionalita'  poggiano  sulla  comune  e
 pressoche'   esclusiva   premessa  che  la  distinzione  tra  le  due
 menzionate professioni sia "creazione fittizia (...) non  rispondente
 a reali differenze di contenuto";
      che,   viceversa  -  come  gia'  implicitamente  rilevato  nelle
 precedenti decisioni della Corte n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, con
 cui  sono  state respinte altre impugnative relative agli artt. 5 e 6
 del  medesimo  r.d.l.  n.  1578  del  1933  -  la  separazione  delle
 professioni  forensi deriva ed e' giustificata dalla diversa ampiezza
 dei compiti e delle  funzioni  (di  mera  rappresentanza  processuale
 ovvero  anche  di  difesa)  rispettivamente attribuiti al procuratore
 legale ed all'avvocato, nell'ambito  di  una  scelta  riservata  alla
 discrezionalita' del legislatore;
      che,    di    conseguenza,   le   questioni   stesse   risultano
 manifestamente infondate, anche in  relazione  al  principio  -  piu'
 volte  enunciato da questa Corte in tema di art. 4 della Costituzione
 - che la garanzia del diritto al lavoro non preclude  al  legislatore
 di regolarne l'esercizio nell'interesse generale (cfr. Corte cost. n.
 83/1974 e n. 54/1977 citata);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6,  20  e  27  del  r.d.l.  27
 novembre  1933, n. 1578 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e
 procuratore") e successive modificazioni, sollevata,  in  riferimento
 agli  artt.  4  e  33  della  Costituzione, dal Pretore di Napoli con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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