N. 61 ORDINANZA 14 - 21 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Condizioni generali del contratto predisposte da una delle parti o contenute in moduli o formulari - Clausole vessatorie od eccessivamente onerose non approvate per iscritto dall'altro contraente - Inefficacia - Inapplicabilita' ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza. (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.5 del 3-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno 1981; Visto l'atto di costituzione della Immobiliare Famica S.p.A. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 maggio 1980, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile - i quali, nel caso di testi contrattuali predisposti da una delle parti ovvero contenuti in moduli o formulari, prevedono l'inefficacia delle clausole vessatorie od eccessivamente onerose non specificamente approvate per iscritto dall'altro contraente - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ove "interpretati nel senso della loro inapplicabilita' ai contratti stipulati dalla pubblica Amministrazione"; che dinanzi a questa Corte si e' costituita la parte attrice del giudizio a quo ed e' intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione; Considerato che, nell'esegesi delle norme impugnate, la giurisprudenza della Corte regolatrice (superando il proprio iniziale contrario indirizzo) si e' da tempo orientata nel ritenerne viceversa l'applicabilita' "anche con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A.", in quanto, per principio, soggetta alle norme del codice civile "quando utilizza gli schemi del diritto privato facendo uso della sua capacita' privatistica che ha in comune con qualsiasi altro soggetto" (cosi', per tutte, Cass. 1984, n. 4832); che, pertanto, le suddette disposizioni gia' vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, sicche' la questione proposta e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0073