N. 73 ORDINANZA 14 - 21 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratti agrari - Controversie - Condizione di procedibilita' - Tentativo preventivo di conciliazione - Obbligatorieta' Manifesta infondatezza. (Legge 3 maggio 1982, n. 230, art. 46). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.5 del 3-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Matelica, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel procedimento civile - relativo ad un rapporto di mezzadria - vertente tra Ruggeri Gino e Paggi Gino, instaurato a seguito di provvedimento pretorile d'urgenza ex art. 700 e seguenti del codice di procedura civile, il Pretore di Matelica, sulla eccezione del resistente di improcedibilita' dell'azione, non avendo il Ruggeri esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui assoggetta le controversie in materia di contratti agrari alla condizione di procedibilita' del tentativo obbligatorio di conciliazione, adducendo che la norma denunziata introdurrebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni identiche, con pregiudizio del diritto di difesa; che la normativa di cui al Capo I, Titolo IV, del Libro secondo del codice di procedura civile, colloca sullo stesso piano le controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, laddove per il giudizio in materia di lavoro il tentativo preventivo di conciliazione e' rimesso alla discrezionalita' del ricorrente; che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per la declaratoria d'infondatezza; Considerato che nella recente legislazione procedurale c.d. "specializzata" l'istituto della conciliazione preventiva trova applicazione in diverse materie e risulta chiaramente finalizzato ad evitare la pendenza giudiziaria della lite, essendo strutturato nei vari casi secondo diversi modelli di raccordo con l'azione giudiziaria; che la non obbligatorieta' per le vertenze di lavoro del preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione nella necessita' di raccordare con l'azione giudiziaria le disposizioni dei contratti collettivi, che in genere prevedono l'esperibilita' solo facoltativa della conciliazione dinanzi alle associazioni sindacali, a differenza di quanto era previsto dall'ordinamento corporativo, nel cui ambito l'art. 431 del codice di procedura civile, prefigurava come obbligatorio il previo esperimento del tentativo di conciliazione; che questa Corte (sent. 13 aprile 1977, n. 63) ha gia' avuto modo di ribadire in relazione all'art. 24 della Costituzione, che tale "precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purche' non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale"; che per le cause agrarie di competenza pretorile non puo' ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione un adempimento vessatorio di difficile osservanza ne' un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identita' tra la materia del lavoro e quella dei contratti agrari; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 230 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Matelica con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0085