N. 73 ORDINANZA 14 - 21 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contratti agrari - Controversie - Condizione di procedibilita' -
 Tentativo preventivo di conciliazione - Obbligatorieta' Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 3 maggio 1982, n. 230, art. 46).
 
 (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.5 del 3-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 46 della legge
 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti  agrari"),  promosso  con
 ordinanza  emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Matelica, iscritta
 al n. 279 del registro ordinanze 1985  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
   Ritenuto  che  nel procedimento civile - relativo ad un rapporto di
 mezzadria - vertente tra Ruggeri Gino  e  Paggi  Gino,  instaurato  a
 seguito  di  provvedimento pretorile d'urgenza ex art. 700 e seguenti
 del codice  di  procedura  civile,  il  Pretore  di  Matelica,  sulla
 eccezione  del resistente di improcedibilita' dell'azione, non avendo
 il Ruggeri esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi
 dell'art.  46  della  legge n. 203 del 1982, con ordinanza emessa l'8
 febbraio 1985,  ha  sollevato  d'ufficio  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella  parte  in  cui
 assoggetta  le  controversie  in  materia  di  contratti  agrari alla
 condizione  di   procedibilita'   del   tentativo   obbligatorio   di
 conciliazione,   adducendo  che  la  norma  denunziata  introdurrebbe
 un'ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni identiche,
 con pregiudizio del diritto di difesa;
      che  la normativa di cui al Capo I, Titolo IV, del Libro secondo
 del codice  di  procedura  civile,  colloca  sullo  stesso  piano  le
 controversie  di  cui  all'art.  409  del codice di procedura civile,
 laddove per il giudizio in materia di lavoro il tentativo  preventivo
 di conciliazione e' rimesso alla discrezionalita' del ricorrente;
      che  l'Avvocatura  dello  Stato  ha concluso per la declaratoria
 d'infondatezza;
    Considerato   che  nella  recente  legislazione  procedurale  c.d.
 "specializzata"  l'istituto  della  conciliazione  preventiva   trova
 applicazione  in diverse materie e risulta chiaramente finalizzato ad
 evitare la pendenza giudiziaria della lite, essendo  strutturato  nei
 vari   casi   secondo   diversi  modelli  di  raccordo  con  l'azione
 giudiziaria;
      che  la  non  obbligatorieta'  per  le  vertenze  di  lavoro del
 preventivo tentativo di conciliazione trova  la  sua  giustificazione
 nella   necessita'   di   raccordare   con  l'azione  giudiziaria  le
 disposizioni  dei  contratti  collettivi,  che  in  genere  prevedono
 l'esperibilita'  solo  facoltativa  della  conciliazione dinanzi alle
 associazioni  sindacali,  a  differenza  di   quanto   era   previsto
 dall'ordinamento corporativo, nel cui ambito l'art. 431 del codice di
 procedura civile, prefigurava come obbligatorio il previo esperimento
 del tentativo di conciliazione;
      che  questa  Corte  (sent.  13 aprile 1977, n. 63) ha gia' avuto
 modo di ribadire in relazione all'art.  24  della  Costituzione,  che
 tale  "precetto  costituzionale  non  impone  che  il cittadino possa
 conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i
 medesimi  effetti,  e non vieta quindi che la legge possa subordinare
 l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purche' non vengano
 imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da rendere
 impossibile o  estremamente  difficile  l'esercizio  del  diritto  di
 difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale";
      che  per  le  cause  agrarie  di  competenza  pretorile non puo'
 ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione
 un  adempimento  vessatorio  di difficile osservanza ne' un'insidiosa
 complicazione  processuale  tale  da  ledere  il  diritto  di  difesa
 dell'attore,  non potendosi d'altronde istituire una identita' tra la
 materia del lavoro e quella dei contratti agrari;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 230 ("Norme
 sui  contratti  agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione, dal Pretore di Matelica con l'ordinanza  indicata
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0085