N. 82 SENTENZA 14 - 26 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Appello Eccezioni nuove - Divieto - Applicabilita' ai procedimenti svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla riforma Carenza di disposizioni transitorie - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione. (Cod. proc. civ., art. 437, secondo comma; legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 20, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.6 del 10-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 437, secondo comma, primo inciso, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), promosso con l'ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'E.N.E.L. contro Serretta Giovanni, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto in fatto Una controversia individuale di lavoro fra Serretta Giovanni e l'E.N.E.L., introdotta con citazione notificata il 29 dicembre 1969, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni il 1 marzo 1973 senza che, fino a tale momento, il convenuto avesse proposto l'eccezione di prescrizione dei crediti ex adverso vantati. All'udienza del 31 maggio 1974, fissata per la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione e, quindi, definita con sentenza del 28 giugno 1974, avverso la quale l'E.N.E.L. proponeva appello (nelle forme previste dal nuovo rito delle controversie di lavoro, disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, entrata in vigore nel frattempo), sollevando, col relativo atto, l'eccezione suddetta. L'adita Corte di appello respingeva il gravame, rilevando, fra l'altro, che l'eccezione stessa non poteva essere proposta, stante il divieto di jus novorum di cui all'art. 437 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla citata legge n. 533 del 1973, applicabile ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, giusto il disposto dell'art. 20 della legge medesima. Nel susseguente giudizio di cassazione, introdotto dall'E.N.E.L., la Corte, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 437, secondo comma, (nuovo testo) cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge n. 533 del 1973, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non consentono la proposizione di nuove eccezioni in appello, in via transitoria e con riferimento ai casi di procedimenti svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata legge (e, quindi, senza soggezione al regime delle preclusioni e decadenze con questa introdotto) e sottoposti, poi, nella fase di gravame, alla trattazione col nuovo rito. Con specifico riguardo alla fattispecie - donde la rilevanza della questione - la Corte ha osservato che la mancata proposizione dell'eccezione di prescrizione in primo grado era correlata alla facolta' di proporla senza limite alcuno (salvo l'eventuale onere delle spese) nel giudizio di appello, sicche' il venir meno di tale facolta' ha reso impossibile l'esercizio di una difesa, quale l'eccezione, che e' oggetto di uno specifico diritto della parte che possa avvalersene, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost. Inoltre, la carenza di disposizioni di diritto transitorio dirette a porre rimedio, in casi analoghi a quello in questione, alla soppressione della medesima facolta' produce, ad avviso della Corte, disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., fra le posizioni delle parti nei giudizi pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, a seconda che tali giudizi si trovassero o meno in fase decisoria. Non vi sono state costituzioni ne' interventi. Considerato in diritto La questione, nei termini sopra esposti, e' infondata. Invero, il divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod. proc. civ. di proporre nuove eccezioni in appello, nelle controversie soggette al rito del lavoro, va necessariamente coordinato con il regime di preclusioni e decadenze stabilito, nell'ambito di tale rito, relativamente al giudizio di primo grado. In buona sostanza, le preclusioni in appello, ripristinate con la legge n. 533 del 1973, hanno la loro coerente ed insopprimibile ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo grado da tale legge, con l'applicazione dei principi di oralita' e di immediatezza: sarebbe, pertanto, contrario al sistema processuale, globalmente considerato, imporle a quanti abbiano partecipato al giudizio di primo grado secondo il rito determinato dalla legge previgente. In altre parole, l'jus novorum consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. va considerato, nel caso in cui il procedimento di primo grado si sia svolto secondo il vecchio rito, come un effetto gia' prodotto dalla sentenza conclusiva di detto procedimento, con la conseguenza che esso risulta utilizzabile dalle parti nell'udienza di discussione fissata davanti al giudice di appello a norma dell'art. 435, primo comma, cod. proc. civ. Alla stregua di siffatta interpretazione, deve, pertanto, escludersi che le parti della controversia individuale di lavoro svoltasi in primo grado secondo il rito previgente alla legge n. 533 del 1973 risultino private di quelle facolta' che avevano legittimamente ritenuto di non esercitare durante detto grado di giudizio; sicche' ne consegue la non contrarieta' delle norme censurate ai ricordati precetti costituzionali;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 437, secondo comma, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0094