N. 85 SENTENZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Elezioni - Elezione alla carica di consigliere regionale - Casi di
 ineleggibilita' e incompatibilita' - Disciplina statale -
 Applicabilita' alla regione Sardegna - Inammissibilita'.
 
 (Legge 23 aprile 1981, n. 154, testo integrale e artt. 1 e 4).
 
 (Statuto Sardegna, artt. 17 e 55)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge 23 aprile
 1981, n. 154,  recante:  "Norme  in  materia  di  ineleggibilita'  ed
 incopatibilita'  alle  cariche di consigliere regionale, provinciale,
 comunale e circoscrizionale ed in materia di  incompatibilita'  degli
 addetti  al  servizio  sanitario nazionale", promosso con ricorso del
 Presidente della Giunta regionale della Sardegna,  notificato  il  27
 maggio  1981,  depositato  in cancelleria il 5 giugno (successivo) ed
 iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1981.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  novembre  1987  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi  l'avv.  Sergio  Panunzio  per  la Regione Sardegna e l'avv.
 Sergio Laporta dello  Stato  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 27 maggio 1981 la Regione Sardegna
 ha sollevato -  nell'ipotesi  che  fosse  ritenuta  applicabile  alla
 Regione stessa - questione di legittimita' costituzionale della legge
 statale 23 aprile 1981, n. 154 ("Norme in materia di  ineleggibilita'
 ed   incompatibilita'   alle   cariche   di   consigliere  regionale,
 provinciale, circoscrizionale ed in materia di incompatibilita' degli
 addetti al servizio sanitario nazionale") nel suo complesso e, in via
 subordinata,  degli  artt.  1  e  4  per  addotto  contrasto  con  le
 disposizioni  dello Statuto speciale di autonomia approvato con legge
 costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3  e  modificato  con  legge
 costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1.
    2.  -  Premesso  che  la  citata legge statale non dovrebbe essere
 ritenuta applicabile alla Regione Sardegna, posto che non ha abrogato
 il  d.P.R.  12  dicembre  1948,  n. 1462, emanato in attuazione degli
 artt. 17 e 55 dello Statuto, recante "norme per la prima elezione del
 Consiglio  regionale  della  Sardegna"  e  dettante  una  specifica e
 compiuta disciplina delle cause di  ineleggibilita',  si  afferma  in
 ricorso che ove, peraltro, la legge n. 154 del 1981 fosse applicabile
 anche alla Regione sarda, essa sarebbe incostituzionale in quanto non
 specificamente emessa per la Sardegna, in contrasto col "significato"
 da attribuire all'art. 17 dello Statuto che,  dopo  aver  contemplato
 tre  casi  di  incompatibilita',  prevede,  all'ultimo comma, che gli
 altri casi di ineleggibilita' e di  incompatibilita'  sono  stabiliti
 con legge dello Stato.
    La  ritenuta  necessita'  di  una  specifica norma statale sarebbe
 avallata da un triplice ordine di considerazioni:
      a) dalla specialita' dell'autonomia della Sardegna, le cui forme
 e condizioni particolari sono garantite dall'art. 116 Cost.;
      b)   dall'orientamento  costantemente  seguito  dal  legislatore
 statale che - eccezion fatta per il Trentino  Alto  Adige  e  per  la
 Sicilia,  dove  i  casi  di  ineleggibilita' ed incompatibilita' sono
 disciplinati con leggi regionali - ha sempre dettato norme elettorali
 di  carattere  generale  per  le  sole  regioni  a statuto ordinario,
 apprestando specifiche disposizioni per la Sardegna, Valle d'Aosta  e
 Friuli Venezia Giulia;
      c)  dal  richiamo  operato  dal  d.P.R.  n.  1462  del 1948 alle
 disposizioni  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati  e  dalla
 conseguente inammissibilita' dell'assimilazione dei consiglieri delle
 regioni a statuto speciale ai consiglieri comunali e provinciali.
    3.  -  In ogni caso - si afferma in ricorso - l'art. 4 della legge
 in parola, stabilendo che  la  carica  di  consigliere  regionale  e'
 incompatibile  con quella di sindaco di qualunque comune compreso nel
 territorio della Regione, sarebbe in palese contrasto  con  la  norma
 statutaria di cui all'art. 17, secondo comma, legge costituzionale n.
 3 del 1948, la quale, invece, detta  che  "l'ufficio  di  consigliere
 regionale  e'  incompatibile con quello... di un sindaco di un comune
 con popolazione superiore a diecimila abitanti".  Ne'  -  si  afferma
 testualmente  -  potrebbe "obiettarsi che l'ultimo comma dell'art. 17
 demanda alla legge  dello  Stato  di  stabilire  gli  altri  casi  di
 incompatibilita',   perche'  proprio  questa  precisa  dizione  fissa
 l'assoluta   inderogabilita'    del    caso    di    incompatibilita'
 esplicitamente previsto dalla norma statutaria".
    4.  -  Evidentemente  -  conclude la Regione Sardegna - appare del
 pari l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge n.  154  del  1981
 laddove  stabilisce  che  "sono eleggibili a consigliere regionale...
 gli elettori di un qualsiasi  comune  della  Repubblica  che  abbiano
 compiuto..."  in  riferimento all'art. 17, primo comma, dello Statuto
 speciale d'autonomia, secondo il quale "e' elettore ed eleggibile  al
 consiglio  regionale  chi  e'  iscritto  nelle liste elettorali della
 Regione".
    5.  - l'Avvocatura dello Stato, costituitasi per il Presidente del
 Consiglio dei ministri, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
    Premesso   che  l'art.  122  Cost.  distingue  tra  le  norme  che
 disciplinano  il  sistema  di  elezione  da  quelle   sull'elettorato
 passivo,  che  la Corte costituzionale, con sentenze n. 105 del 1957,
 n. 60 del 1966 e n.  108  del  1968,  ha  statuito  debba  avere  una
 disciplina  uniforme  per tutti i cittadini e per tutto il territorio
 nazionale a mente dell'art. 51 Cost., si osserva  sostanzialmente  in
 atto  di  intervento  che nessun dubbio puo' sussistere sulla diretta
 applicabilita' della legge impugnata alla Sardegna, attesa la riserva
 di  legge  statale  espressamente  posta  dalla norma statutaria ed i
 limiti anche temporali fissati dall'art.  55,  secondo  comma,  dello
 Statuto, alla efficacia del d.P.R. n. 1462 del 1948, concernente solo
 la prima elezione del Consiglio regionale e  contenente  un  richiamo
 alle   disposizioni   per   l'elezione   della  Camera  dei  deputati
 esclusivamente  ai  fini  della  disciplina  delle   elezioni   (oggi
 direttamente regolate dalla legge regione sarda 23 marzo 1961, n. 4),
 non gia' dei casi di ineleggibilita' ed incompatibilita'.
    Nel  merito  l'Avvocatura  rileva  che  la  legge  impugnata si e'
 limitata,  con  l'art.  4,   a   fissare   un   ulteriore   caso   di
 incompatibilita'  che  si aggiunge ai tre gia' previsti dall'art. 17,
 secondo comma, dello Statuto; e con l'art. 1 a stabilire  una  regola
 che  non  e'  ovviamente applicabile nella Regione Sardegna attesa la
 diversa  disposizione  statutaria,  di  rango  costituzionale  e   di
 carattere  speciale,  che  stabilisce  che e' eleggibile al Consiglio
 regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali  della  Regione.  Ma
 cio'  ovviamente  non comporta la illegittimita' costituzionale della
 norma statale, che trova piena  applicazione  in  tutto  il  restante
 territorio della Repubblica.
                         Considerato in diritto
    1. - La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via
 principale  dal  Presidente  della  regione  Sardegna  va  dichiarata
 inammissibile, stante l'erroneita' del presupposto da cui essa muove,
 consistente nella ritenuta applicabilita'  anche  alle  elezioni  dei
 consiglieri   regionali   sardi   dei   casi  di  ineleggibilita'  ed
 incompatibilita' disciplinati dalla legge statale 23 aprile  1981  n.
 154.
    2.  -  Invero,  il  rapporto  tra  lo statuto regionale sardo e la
 citata legge n. 154 del 1981 si configura nella parte che  interessa,
 non   soltanto   in   termini   di   sovraordinazione   della   norma
 costituzionale rispetto a quella ordinaria, ma anche  quale  rapporto
 fra legge speciale e legge ordinaria: la disciplina dei casi suddetti
 trova cioe' la sua speciale regolamentazione nello statuto  regionale
 e  nelle  relative  norme  di  attuazione,  con la conseguenza che la
 disciplina dei medesimi casi, dettata in via generale con legge dello
 Stato,  non puo' configurarsi, per tale ragione, come automaticamente
 derogatoria o integrativa di quella speciale. Cio'  dicasi  non  solo
 con  riferimento  ai  casi di ineleggibilita' di cui all'art. 1 della
 legge n. 154 del 1981, ma altresi' con particolare riguardo a  quelli
 di   incompatibilita'  sanciti  dal  successivo  art.  4,  dovendosi,
 relativamente ad essi e per le teste' esposte ragioni, osservare  che
 se  tale  norma  avesse  inteso  riferirsi  alla  regione ricorrente,
 muovendosi nello spazio proprio della  riserva  di  cui  all'art.  17
 dello  Statuto di tale regione, avrebbe dovuto in tal senso contenere
 una espressa previsione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 della legge 23 aprile 1981 n. 154, in toto e degli artt. 1 e 4  della
 medesima  legge,  sollevata,  in riferimento agli artt. 17 e 55 della
 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale regione
 Sardegna),  dal  Presidente  della  regione  Sardegna  col ricorso in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0097