N. 90 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattia
 professionale - Obblighi di denuncia alla P.S. e all'Ispettorato del
 lavoro - Omessa previsione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 131 e 139).
 
 (Cost., art. 3).
 
 Prescrizione penale - Reato di lesioni colpose gravi - Decorrenza
 dalla denuncia di malattia professionale - Omessa previsione -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157 del codice
 penale e degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 30  giugno  1965,  n.  1124
 (Disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e  le  malattie  professionali),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  5  novembre  1981  dal  Pretore di Desio nel procedimento
 penale a carico di Pagnacco Gian Maria ed altro, iscritta al  n.  137
 del  registro  ordinanze  1982  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di
 Desio - sul presupposto che nel caso di specie  i  reati  di  lesioni
 colpose  gravi,  contestati  in  relazione  a malattie professionali,
 erano caduti in prescrizione (nella specie, quinquennale)  in  quanto
 accertati  autonomamente  dall'Ispettorato del lavoro molti anni dopo
 la denuncia dell'I.N.A.I.L. ed il riconoscimento da parte  di  questo
 della  malattia  professionale  -  dubita,  in riferimento all'art. 3
 Cost., della legittimita' costituzionale:
       a)  degli  artt.  131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.
 delle  disposizioni  sull'assicurazione   obbligatoria   contro   gli
 infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - l'uno che estende
 alla malattia professionale le disposizioni concernenti gli infortuni
 sul  lavoro,  salve le disposizioni speciali di cui al capo VII T.U.,
 l'altro  che  prevede,  come  disposizione  speciale,   la   denuncia
 all'Ispettorato  del  lavoro  da  parte dei medici che ne riconoscano
 l'esistenza -:
      il  primo  in quanto non estende alla malattia professionale gli
 obblighi di denuncia alla P.S. ed  inoltro  di  questa  all'autorita'
 giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U.;
      il  secondo  in  quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di
 denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro;
       b)  dell'art.  157  cod.  pen.  in  quanto  non  prevede che la
 prescrizione  per  il  reato  di  lesioni   colpose   gravi   decorra
 nell'ipotesi  considerata  solo al momento della denuncia di malattia
 professionale:
 in  entrambi  i  casi,  assumendo  che  si  realizzerebbe in tal modo
 un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  i  lavoratori  a
 seconda   che   siano   colpiti  da  infortunio  ovvero  da  malattia
 professionale, e correlativamente tra i rispettivi datori di lavoro;
   Considerato che il giudice a quo afferma semplicemente la rilevanza
 delle questioni, senza motivare in alcun modo sul punto;
      che,  d'altra  parte,  essendo  la  questione sub b) subordinata
 all'accoglimento di quella sub a) e vertendosi  in  casi  in  cui  la
 denuncia da parte del datore di lavoro o dell'I.N.A.I.L. non fu a suo
 tempo effettuata, una pronuncia della Corte nel senso  richiesto  dal
 giudice  rimettente  non  potrebbe  evidentemente incidere sulla gia'
 intervenuta prescrizione dei reati  contestati  e,  quindi,  influire
 sull'esito del giudizio principale;
      che,  pertanto,  trattandosi  di  questioni astratte, esse vanno
 dichiarate inammissibili;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibili le questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R. 30  giugno
 1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
 di Desio con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0102