N. 91 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione - Trattamento
 speciale - Diritto - Lavoratori licenziati per cessazione totale
 dell'attivita' aziendale - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 25, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 24, 25, 101, 102 e 104)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 25, secondo
 comma,  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155  (Adeguamento  delle
 strutture  e  delle  procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle
 pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure  urgenti  in
 materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa
 il 4 febbraio 1982 dal Tribunale di Milano  nei  procedimenti  civili
 riuniti  vertenti tra l'I.N.P.S. e il Fallimento Smalterie di Corsico
 S.p.A., iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1982  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Milano,  in  sede di opposizione
 proposta dal  curatore  del  fallimento  della  S.p.A.  Smalterie  di
 Corsico all'ammissione al passivo del credito vantato dall'I.N.P.S. a
 titolo di contributi per il trattamento di disoccupazione speciale  e
 relative  sanzioni  civili,  ha  sollevato,  con  ordinanza in data 4
 febbraio 1982, in relazione agli artt. 101, 102, 104, 24 e 25  Cost.,
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 25, secondo
 comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture
 e  delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
 trattamenti  di  disoccupazione,  e   misure   urgenti   in   materia
 previdenziale  e  pensionistica),  nella  parte in cui, interpretando
 autenticamente  l'art.  8  della  legge  5  novembre  1968  n.   1115
 (Estensione  in  favore  dei lavoratori, degli interventi della Cassa
 integrazione guadagni, della gestione  dell'assicurazione  contro  la
 disoccupazione  e  della  Cassa  assegni  familiari  e provvidenze in
 favore dei lavoratori anziani licenziati), ha riconosciuto il diritto
 al  suddetto trattamento speciale di disoccupazione anche nei casi di
 cessazione totale dell'attivita' da parte di imprese industriali, per
 qualsiasi causa intervenuta e, quindi, anche in caso di fallimento;
      che  gli  addotti  profili di incostituzionalita' concernono, in
 sostanza, il valore retroattivo  che  si  asserisce  surrettiziamente
 conferito   alla   citata   legge   attraverso   lo  strumento  della
 qualificazione della stessa come legge di interpretazione  autentica,
 mentre  la  relativa  disciplina  si presenterebbe come assolutamente
 innovativa rispetto alla precedente, per quanto concerne  i  casi  in
 cui  puo'  essere  riconosciuto il diritto al trattamento speciale di
 disoccupazione, e comporterebbe in tal  guisa  un'indebita  ingerenza
 del legislatore nei procedimenti in corso;
      che  la censura e' manifestamente infondata, essendo sufficiente
 rilevare che la retroattivita', cosi' come  disposta,  non  confligge
 con  l'art. 25 Cost., il quale vieta esclusivamente la retroattivita'
 della legge penale, secondo quanto ripetutamente osservato da  questa
 Corte,  non solo in termini generali, ma anche con specifico riguardo
 alla problematica in tema di leggi interpretative (v.  sentt.  n.  36
 del 1985 e n. 23 del 1967);
      che  non  e'  contestabile che il legislatore ordinario abbia il
 potere  di  dettare  norme  dall'applicazione  delle  quali   possono
 derivare  effetti  nei  riguardi dei procedimenti giudiziari in corso
 (v. Corte cost.  sent.  n.  77  del  1964,  anch'essa  con  specifico
 riguardo a casi di leggi interpretative);
      che,  infine,  l'esegesi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968
 n. 1115, consacrata in via di interpretazione  autentica,  concretava
 una  lettura  astrattamente  plausibile della norma stessa, in ordine
 alla quale si erano presentate nell'esperienza  giuridica  non  poche
 liti,   cosi'   da   giustificare   siffatta  consacrazione,  la  cui
 conformita' ai precetti costituzionali si apprezza anche per  la  sua
 idoneita'  ad  impedire  un'irrazionale disparita' di trattamento fra
 lavoratori ugualmente licenziati per cessazione totale dell'attivita'
 aziendale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 25, secondo comma,  della  legge  23  aprile
 1981  n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102 e
 104 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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