N. 98 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza sociale - Denuncia contributiva - Omissioni o ritardi - Sanzioni - Manifesta infondatezza. (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 30). (Cost., art. 3)(GU n.6 del 10-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1982 dal Pretore di Chiavari, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 dell'anno 1982; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e della S.p.A. F.I.T. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza emessa il 13 maggio 1982, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella parte in cui, stabilendo che l'omessa o ritardata denuncia contributiva comporta la sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente dall'impresa colpevole dell'omissione (salva la riduzione alla meta' o al quarto se si tratta di ritardo che non superi il decimo ovvero il quinto giorno dalla scadenza del periodo di paga), violerebbe l'art. 3 Cost., non consentendo di proporzionare la sanzione all'effettiva importanza ed entita' dell'impresa; che la determinazione dell'entita' della sanzione e' riservata alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario; che tale valutazione, nella specie, non appare arbitraria, ma risulta ancorata al parametro obiettivo costituito proprio dalla dimensione dell'impresa; che un siffatto parametro risponde a criteri razionali, poiche' l'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia contributiva lede o espone a pericolo l'interesse pubblico tutelato dalla norma in questione piu' di analoghi comportamenti posti in essere da imprese minori; che in definitiva, il giudice a quo non ha considerato come, ovviamente, numero dei dipendenti ed entita' dell'impresa siano termini direttamente proporzionali e come di conseguenza sia manifestamente da negare che il sistema sanzionatorio previsto dal legislatore non tenga conto essenzialmente di tale entita';
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata dal Pretore di Chiavari in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0110