N. 98 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza sociale - Denuncia contributiva - Omissioni o ritardi -
 Sanzioni - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 30).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge
 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale  e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
 13 maggio 1982 dal Pretore  di  Chiavari,  iscritta  al  n.  439  del
 registro  ordinanze  1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 276 dell'anno 1982;
    Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e della S.p.A. F.I.T.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Chiavari, con ordinanza emessa il 13
 maggio 1982, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (Disposizioni per la
 formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato),  nella
 parte   in   cui,   stabilendo  che  l'omessa  o  ritardata  denuncia
 contributiva comporta la sanzione amministrativa  di  L.  50.000  per
 ogni  lavoratore  dipendente  dall'impresa  colpevole  dell'omissione
 (salva la riduzione alla meta' o al quarto se si  tratta  di  ritardo
 che  non  superi il decimo ovvero il quinto giorno dalla scadenza del
 periodo di paga), violerebbe  l'art.  3  Cost.,  non  consentendo  di
 proporzionare   la   sanzione  all'effettiva  importanza  ed  entita'
 dell'impresa;
      che  la  determinazione dell'entita' della sanzione e' riservata
 alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario;
      che  tale  valutazione,  nella specie, non appare arbitraria, ma
 risulta ancorata al  parametro  obiettivo  costituito  proprio  dalla
 dimensione dell'impresa;
      che  un siffatto parametro risponde a criteri razionali, poiche'
 l'omissione  o  il  ritardo  della   presentazione   della   denuncia
 contributiva  lede  o espone a pericolo l'interesse pubblico tutelato
 dalla norma in questione piu'  di  analoghi  comportamenti  posti  in
 essere da imprese minori;
      che  in  definitiva,  il  giudice a quo non ha considerato come,
 ovviamente, numero  dei  dipendenti  ed  entita'  dell'impresa  siano
 termini   direttamente   proporzionali  e  come  di  conseguenza  sia
 manifestamente da negare che il sistema  sanzionatorio  previsto  dal
 legislatore non tenga conto essenzialmente di tale entita';
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 30 della legge  21  dicembre  1978  n.  843,
 sollevata  dal  Pretore  di Chiavari in riferimento all'art. 3 Cost.,
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0110