N. 100 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (collocamento) - Assunzione obbligatoria di invalidi - Esonero - Mancata assunzione di orfani e vedove in sostituzione Decadenza dal beneficio - Manifesta inammissibilita'. (Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 13). (Cost., artt. 4, 27, 35 e 41)(GU n.6 del 10-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983; Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Texas Instruments Semiconduttori Italia nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, con ordinanza in data 2 giugno 1980, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui, prevedendo la decadenza dell'imprenditore dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido (concesso in considerazione della speciale natura dell'attivita' aziendale) qualora non assuma in sostituzione di questo il corrispondente numero di orfani e vedove, contrasta con gli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost. in quanto viola, da un lato, il diritto degli invalidi, obbligatoriamente avviati (dopo la suddetta decadenza) presso un'azienda che svolga attivita' incompatibili con le loro menomazioni, di vedersi assicurato un posto di lavoro confacente alle loro attitudini; e dall'altro lato, il diritto degli imprenditori alla libera organizzazione dell'attivita' aziendale; che, alla stregua dei principi posti da questa Corte con la sent. n. 346 del 1987, la questione, essendo stata sollevata dal giudice amministrativo, va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, deve essere riconosciuta la competenza del giudice ordinario in materia di provvedimenti di avviamento al lavoro, essendo questa connessa ad interessi preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti soggettivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0112