N. 106 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro (rapporto) - Tutela reale del posto di lavoro - Requisito
 dimensionale minimo dell'impresa - Verifica - Somma dei dipendenti
 delle varie unita' produttive - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 35, secondo
 comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della
 liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale e
 dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
 collocamento),  promosso  con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal
 Pretore di Firenze, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1986  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 35 prima
 serie speciale dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Firenze,  con ordinanza in data 11
 novembre  1985,   ha   sollevato   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  35,  secondo  comma, della legge 20 maggio
 1970 n. 300 che, in violazione degli artt. 3, 4,  35  e  41,  secondo
 comma,  Cost.,  non  consente  di  sommare, ai fini della verifica di
 sussistenza del  requisito  dimensionale  minimo  per  l'operativita'
 della  tutela  cosi'  detta  reale  del  posto di lavoro, rispetto ai
 licenziamenti illegittimi, i dipendenti delle varie unita' produttive
 della medesima impresa, ubicate in comuni diversi;
      che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dei limiti
 dimensionali  posti  dalla  legge,  in   relazione   alla   struttura
 imprenditoriale,  per  l'operativita'  della  tutela  del  lavoratore
 rispetto ai  licenziamenti  illegittimi  e'  stata  da  questa  Corte
 ritenuta  ripetutamente  infondata  (sentt.  nn.  81 del 1969, 55 del
 1974, 189 del 1975 e 152 del 1975);
      che  ancora,  da  ultimo,  ne  e'  stata ritenuta l'infondatezza
 relativamente  all'art.  35  della  legge  n.  300  del  1970  ed  in
 riferimento  ai citati parametri costituzionali, con la sentenza n. 2
 del 1986 e che con l'ordinanza di rimessione non si aggiungono  nuovi
 argomenti  a quelli gia' esaminati e disattesi con quest'ultima e con
 le precedenti decisioni;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 35, secondo comma,  della  legge  20  maggio
 1970  n.  300,  sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli
 artt. 3, 4, 35  e  41,  secondo  comma,  Cost.,  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0118