N. 110 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Energia elettrica - Imprese elettriche nazionalizzate successivamente
 al 1› gennaio 1962 - Personale assunto posteriormente a tale data -
 Mantenimento in servizio - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 13).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge
 6 dicembre  1962,  n.  1643  ("Istituzione  dell'Ente  nazionale  per
 l'energia  elettrica  e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
 le industrie elettriche"), promosso con ordinanze emessa il 7  aprile
 1981  dal  Pretore  di  S. Angelo a Fasanella, iscritta al n. 544 del
 registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 311 dell'anno 1981;
    Visto l'atto di costituzione dell'E.N.E.L.;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che il Pretore di Sant'Angelo a Fasanella, con ordinanza
 emessa il 7 aprile 1981 nel procedimento  civile  vertente  tra  Stio
 Cosimo ed altro e l'E.N.E.L., ha sollevato, in riferimento all'art. 3
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  13  della  legge  6  dicembre  1962, n. 1643 ("Istituzione
 dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento  ad  esso
 delle imprese esercenti le industrie elettriche"), nella parte in cui
 (comma terzo) prevede il  trasferimento  all'E.N.E.L.  del  personale
 delle  imprese elettriche nazionalizzate in servizio alla data del 1›
 gennaio 1962, sotto il profilo della ingiustificata  discriminazione,
 concretantesi  nel  mancato  diritto al mantenimento in servizio, nei
 confronti del personale assunto posteriormente a tale data da imprese
 elettriche  la cui nazionalizzazione e' avvenuta a grande distanza di
 tempo dalla data di riferimento, per essersi solo  allora  verificate
 le condizioni per la nazionalizzazione;
      che,  si  e'  costituito  nel  giudizio  davanti  a questa Corte
 l'E.N.E.L., chiedendo che venga dichiarata la  non  fondatezza  della
 questione;
    Considerato che questa Corte, con la sentenza 21 dicembre 1976, n.
 261,   dichiaro'   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  del quarto comma dello stesso art. 13, della legge n.
 1643  del  1962,  che  limitava  il  trasferimento  all'E.N.E.L.  dei
 dipendenti  delle  imprese  elettriche nazionalizzate con riferimento
 alla data del 1›  gennaio  1962  e  solo  per  il  personale  addetto
 all'esercizio  di  attivita'  elettriche,  ritenendo  cosi',  in tale
 occasione, non ingiustificatamente discriminatoria  l'esclusione  dal
 trasferimento   di   alcune  categorie  di  detto  personale  perche'
 rispondente alle esigenze di gestione del nuovo Ente;
      che,  in  tale  pronuncia,  fu  posto  in  evidenza che la ratio
 primaria dell'art. 13 della legge istitutiva dell'Ente  debba  essere
 "individuata   nella   esigenza   di   assicurare   all'E.N.E.L.   la
 disponibilita'  di  personale  adeguato,  secondo  un  principio   di
 economicita'  di  gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e
 di quello dell'impresa";
     che,   tenuto   conto   della   ratio  cosi'  evidenziata  e  del
 contemperamento  fra  il  diritto  del   lavoratore   e   di   quello
 dell'impresa pubblica, e fatta salva in ogni caso, ove ne ricorrano i
 presupposti,  l'applicabilita'  dell'art.  2112  c.c.,  non   appare,
 relativamente     al     regime     speciale,     ingiustificatamente
 discriminatorio, il suddetto limite temporale -  previsto  dal  terzo
 comma  dello  stesso  art.  13, ora denunciato - del 1› gennaio 1962,
 anteriore alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962,
 n.  1643,  istitutiva dell'E.N.E.L., essendo la previsione del limite
 stesso diretta a determinare con certezza gli organici da  trasferire
 all'Ente   pubblico   secondo  un  principio  di  economicita'  della
 gestione;
      che, pertanto, la questione, sollevata in riferimento all'art. 3
 Cost., e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 13 della legge  6  dicembre  1962,  n.  1643
 ("Istituzione   dell'Ente   nazionale   per   l'energia  elettrica  e
 trasferimento  ad  esso  delle   imprese   esercenti   le   industrie
 elettriche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
 di Sant'Angelo a Fasanella (Reg. ord. n. 544 del 1981).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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