N. 113 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Universita' - Contrattisti - Incompatibilita'
 con altro rapporto di lavoro pubblico o privato - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L. 1› ottobre 1973, n. 580, art. 5, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
 del  d.l.  1›   ottobre   1973,   n.   580   ("Misure   urgenti   per
 l'Universita'"),  promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal
 Tribunale amministrativo regionale della Liguria, iscritta al n.  687
 del  registro  ordinanze  1982  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;
    Visti  l'atto  di costituzione di Peluffo Francesco nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio occasionato dall'impugnativa
 del  provvedimento  dell'Universita'   di   Genova   di   sospensione
 cautelativa   di  un  contrattista  per  incompatibilita'  con  altro
 impiego, contemporaneamente ricoperto, e del successivo provvedimento
 di   decadenza   dalla   medesima   posizione,  in  ragione  di  tale
 incompatibilita', il T.A.R. della Liguria ha sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5, comma terzo, del d.-l. n.
 580 del 1› ottobre 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;
      che,  nell'ordinanza  di  rinvio,  si  dubita della legittimita'
 costituzionale della norma denunciata, nell'assunto che questa, nello
 stabilire   l'incompatibilita'   della   posizione   di  contrattista
 universitario con ogni altro rapporto di lavoro retributivo (pubblico
 o privato), avrebbe determinato una irrazionale discriminazione della
 categoria  (ora  soppressa)  dei  contrattisti  rispetto  agli  altri
 docenti   universitari,   per   i   quali   non   era  prevista  tale
 incompatibilita' ed avrebbe, altresi', determinato una ingiustificata
 disparita'   tra   lavoratori   autonomi  da  un  lato  e  lavoratori
 subordinati (impiegati pubblici e privati) dall'altro;
      che  si e' costituita in giudizio la parte privata chiedendo che
 venga  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   della   norma
 denunciata;
      che  ha  spiegato  intervento  la  Presidenza  del Consiglio dei
 Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato  che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che,   ai  fini  della  risoluzione  della  presente
 questione non appare pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza
 di  rimessione,  alla  precedente  sentenza di questa Corte n. 16 del
 1980, atteso che in quel giudizio si verteva in materia di  incarichi
 universitari,  relativa  cioe'  ad  una  categoria,  come  quella dei
 docenti, nella quale non erano compresi i  contrattisti  universitari
 (sent. n. 43 del 1980);
      che, tenuto conto della natura dei compiti all'epoca affidati ai
 contrattisti stessi, non appare irragionevole che la legge ne  avesse
 stabilito  l'incompatibilita' della loro posizione con altro rapporto
 di  impiego,  svolto  in  posizione  subordinata  e  con  vincolo  di
 continuita'  e  come  tale,  quindi,  ostativo  alla  possibilita' di
 svolgimento di quei compiti - ben diversi da quelli degli  incaricati
 universitari  assunti nell'ordinanza come tertium comparationis - con
 il dovuto impegno;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1952, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  la manifesta infodatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n.  580  del  1973
 ('Misure per l'Universita''), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
 97 Cost.  dal  T.A.R.  della  Liguria  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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