N. 114 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo - Passaggio in ruolo -
 Eccedenza del trattamento economico goduto nella posizione non di
 ruolo - Conservazione - Esclusione.
 
 (D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 18).
 
 (Cost., artt. 3 e 36)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d. l.vo
 C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del
 personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
 Stato"), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dal  T.A.R.
 per  il  Veneto,  iscritta  al  n.  777 del registro ordinanze 1982 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88  dell'anno
 1983;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  T.A.R.  del  Veneto,  nel  corso di un giudizio
 promosso da un gruppo di insegnanti di scuole secondarie di 1›  e  2›
 grado   i  quali  avevano  chiesto  a  titolo  di  assegno  personale
 l'eccedenza, rispetto al trattamento  economico  loro  attribuito  al
 momento  del  passaggio  in  ruolo,  della  retribuzione gia' da essi
 conseguita nella posizione non di ruolo, ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  18  del  D.L.C.P.S. 4 aprile
 1947, n. 207  ("Trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale
 civile  non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"),
 in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;
      che  ad  avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo
 il  personale  insegnante  non  di  ruolo  dal  diritto,   attribuito
 dall'art.  11  dello  stesso  testo legislativo ad altre categorie di
 dipendenti civili non di ruolo dello  Stato,  alla  conservazione,  a
 titolo  di  assegno  personale, dell'eccedenza eventuale dell'importo
 della retribuzione base goduta nell'impiego  non  di  ruolo,  darebbe
 luogo  ad una ingiustificata discriminazione e contrasterebbe percio'
 con i parametri costituzionali assunti a riferimento;
    Considerato  preliminarmente,  che  il  D.L.C.P.S. n. 207 del 1907
 disciplina in modo organico il trattamento giuridico ed economico del
 personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
 Stato prevedendo,  tra  l'altro,  all'art.11,  la  conservazione,  al
 momento  del  passaggio  in  ruolo,  dell'eccedenza  del  trattamento
 economico gia' goduto nella posizione non di ruolo;
      che,  essendo  l'ambito della normativa espressamente delimitato
 al personale civile delle Amministrazioni  dello  Stato,  l'art.  18,
 oggetto  del presente incidente di incostituzionalita', espressamente
 ha escluso, assieme ad altre categorie di  personale  statale,  anche
 quello  insegnante, dall'ambito di applicabilita' del complesso delle
 disposizioni contenute in tale testo normativo,  stabilendo  che  per
 esso si sarebbe provveduto con separati provvedimenti;
      che,   per   quel  che  riguarda  il  personale  insegnante,  il
 legislatore ha provveduto in  prosieguo  dettando,  relativamente  ad
 esso,   una   altrettanto  organica  normativa  (ad  esempio  con  la
 successiva legge 19 marzo 1955, n. 160; con il D.L. 19  giugno  1960,
 n.  370;  con  gli  artt. da 81 ad 86 del d.P.R. n. 417 del 1974) che
 tiene conto della specialita' della materia;
      che,   risultando   percio'  questo  personale  assoggettato  ad
 autonoma organica  disciplina  diversificata,  sotto  svariati  altri
 aspetti,   da   quella   prevista   per  il  personale  civile  delle
 Amministrazioni dello Stato, di ruolo e non di  ruolo,  manca  quella
 omogeneita'   di   situazioni   che  consentirebbe  di  rilevare  una
 irragionevole disparita'  di  trattamento  legislativa  e  quindi  il
 contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  con  riferimento  ad una specifica
 disposizione della disciplina dettata  nel  suo  complesso  solo  per
 questa  seconda categoria di dipendenti statali, non potendo una sola
 disposizione isolarsi dal contesto cui si riferisce;
      che  le indicate ragioni escludono altresi' di potersi ravvisare
 un contrasto della disposizione impugnata anche con l'art. 36  Cost.,
 in  quanto  l'aspetto della congruita' della retribuzione deve essere
 considerato  con  riferimento  al  trattamento  economico   nel   suo
 complesso, non potendo essere valutata in relazione solo ad uno degli
 elementi di essa;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S.  4  aprile  1947,  n.  207
 ("Trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale civile non di
 ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), sollevata  dal
 T.A.R.  del  Veneto  in  riferimento  agli  artt.  3  e  36 Cost. con
 ordinanza n. 777 del 1982.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0126