N. 115 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Enti ospedalieri - Amministratori Responsabilita' - Esclusione - Provvedimenti adottati in difformita' da norme di legge - Revoca - Manifesta inammissibilita'. (Legge 8 agosto 1980, n. 441, art. 10-bis). (Cost., artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e 103)(GU n.6 del 10-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10- bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali"), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1981 (n. 2 ordinanze) dalla Corte dei Conti - Sezione II giurisdizionale, e il 14 gennaio 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sezione staccata di Latina, iscritte rispettivamente ai nn. 844 e 845 del registro ordinanze 1982 e al n. 94 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121 e 128 dell'anno 1983 e n. 169 dell'anno 1984; Visti gli atti di costituzione di Pizzorni G. Luigi ed altri e di Retti Roberto ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto la responsabilita' di amministratori di enti pubblici ospedalieri, la Corte dei conti con due identiche ordinanze in data 28 gennaio 1981 (reg. ord. nn. 844 e 845 del 1982), ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10- bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali"); che la norma impugnata dispone la revoca dei trattamenti economici del personale ospedaliero deliberati in difformita' da quanto stabilito dall'art. 7, l. 17 agosto 1974, n. 386, che vietava la corresponsione di proventi o indennita' eccedenti quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, prevedendo altresi' che i predetti trattamenti non fossero soggetti a recupero ne' comportassero la responsabilita' di coloro che li avevano disposti, sempreche' le amministrazioni interessate entro un certo termine ne avessero rideterminato l'ammontare alla stregua dell'accordo nazionale 30 giugno 1979-31 dicembre 1982; che la norma relativamente alla parte che esclude la responsabilita' degli amministratori degli enti ospedalieri, e' ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e 103 Cost.; che la stessa disposizione di legge, pur se in relazione ad altro aspetto, viene impugnata anche dal T.A.R. Lazio con ordinanza in data 14 gennaio 1983 (reg. ord. n. 94 del 1984), in quanto nella parte in cui dispone la revoca dei provvedimenti adottati in difformita' dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, contrasterebbe con l'art. 97 Cost., per ragioni analoghe a quelle gia' affermate da questa Corte con sentenza n. 161 del 1982; che nel giudizio introdotto dagli atti di rimessione della Corte dei conti si sono costituiti gli amministratori degli enti ospedalieri chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata, mentre, nel giudizio conseguente all'ordinanza di rinvio del T.A.R. Lazio, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo l'emanazione di una pronuncia di inammissibilita'; Considerato che le cause vanno riunite in quanto attenendo, seppure sotto profili diversi, alla medesima disciplina prevista per i trattamenti economici disposti in difformita' dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, implicano la definizione di questioni comuni; che il divieto, contenuto nel citato art. 7 della legge n. 386 del 1974, e' stato dichiarato illegittimo da questa Corte con sentenza n. 161 del 1982; che, a seguito di tale declaratoria, la questione, concernente la esclusione della responsabilita' degli amministratori che hanno disposto i trattamenti economici vietati dal predetto art. 7, e' stata ritenuta irrilevante in quanto "e' venuto meno il fondamento della contestata responsabilita'" (ord. n. 235 del 1985); che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione all'altra questione che attiene alla norma impugnata nella parte in cui sancisce la revoca dei trattamenti economici disposti in difformita' del citato art. 7, poiche' anche in questo caso e' venuto meno il fondamento della revoca, e cioe' l'illegittimita' degli stessi trattamenti; che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10- bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali"), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e 103 Cost., dalla Corte dei Conti e dal T.A.R. Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0127