N. 115 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Enti ospedalieri - Amministratori Responsabilita'
 - Esclusione - Provvedimenti adottati in difformita' da norme di
 legge - Revoca - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 8 agosto 1980, n. 441, art. 10-bis).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e 103)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10- bis della
 legge  8  agosto  1980,  n.   441   ("Conversione   in   legge,   con
 modificazioni,  del decreto-legge 1› luglio 1980, n. 285, concernente
 la disciplina transitoria delle  funzioni  dell'assistenza  sanitaria
 delle  unita' sanitarie locali"), promossi con ordinanze emesse il 28
 gennaio 1981 (n. 2 ordinanze) dalla Corte  dei  Conti  -  Sezione  II
 giurisdizionale,  e il 14 gennaio 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sezione
 staccata di Latina, iscritte rispettivamente ai nn.  844  e  845  del
 registro  ordinanze  1982  e  al  n. 94 del registro ordinanze 1984 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.  121  e  128
 dell'anno 1983 e n. 169 dell'anno 1984;
    Visti  gli atti di costituzione di Pizzorni G. Luigi ed altri e di
 Retti Roberto ed altri nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  alcuni giudizi aventi ad oggetto la
 responsabilita' di amministratori di enti  pubblici  ospedalieri,  la
 Corte  dei  conti con due identiche ordinanze in data 28 gennaio 1981
 (reg. ord. nn. 844 e 845 del 1982),  ha  sollevato  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  10- bis della legge 8 agosto
 1980,  n.  441  ("Conversione  in  legge,  con   modificazioni,   del
 decreto-legge  1›  luglio  1980,  n.  285,  concernente la disciplina
 transitoria delle funzioni  dell'assistenza  sanitaria  delle  unita'
 sanitarie locali");
      che  la  norma  impugnata  dispone  la  revoca  dei  trattamenti
 economici del personale  ospedaliero  deliberati  in  difformita'  da
 quanto  stabilito dall'art. 7, l. 17 agosto 1974, n. 386, che vietava
 la corresponsione di proventi o indennita' eccedenti quelli  previsti
 da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40
 della legge 12 febbraio 1968,  n.  132,  prevedendo  altresi'  che  i
 predetti   trattamenti   non   fossero   soggetti   a   recupero  ne'
 comportassero la responsabilita' di coloro che li  avevano  disposti,
 sempreche'  le  amministrazioni interessate entro un certo termine ne
 avessero  rideterminato   l'ammontare   alla   stregua   dell'accordo
 nazionale 30 giugno 1979-31 dicembre 1982;
      che   la   norma   relativamente   alla  parte  che  esclude  la
 responsabilita'  degli  amministratori  degli  enti  ospedalieri,  e'
 ritenuta  in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e
 103 Cost.;
      che  la  stessa  disposizione  di  legge, pur se in relazione ad
 altro aspetto, viene impugnata anche dal T.A.R. Lazio  con  ordinanza
 in  data  14 gennaio 1983 (reg. ord. n. 94 del 1984), in quanto nella
 parte  in  cui  dispone  la  revoca  dei  provvedimenti  adottati  in
 difformita'   dell'art.  7  della  legge  17  agosto  1974,  n.  386,
 contrasterebbe con l'art. 97 Cost., per  ragioni  analoghe  a  quelle
 gia' affermate da questa Corte con sentenza n. 161 del 1982;
      che nel giudizio introdotto dagli atti di rimessione della Corte
 dei  conti  si  sono  costituiti  gli   amministratori   degli   enti
 ospedalieri  chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata,
 mentre, nel giudizio conseguente all'ordinanza di rinvio  del  T.A.R.
 Lazio,  ha  spiegato  intervento  l'Avvocatura  generale  dello Stato
 chiedendo l'emanazione di una pronuncia di inammissibilita';
    Considerato  che  le  cause  vanno  riunite  in  quanto attenendo,
 seppure sotto profili diversi, alla medesima disciplina prevista  per
 i  trattamenti  economici  disposti  in difformita' dell'art. 7 della
 legge 17 agosto 1974, n. 386, implicano la definizione  di  questioni
 comuni;
      che  il  divieto, contenuto nel citato art. 7 della legge n. 386
 del 1974,  e'  stato  dichiarato  illegittimo  da  questa  Corte  con
 sentenza n. 161 del 1982;
      che,  a  seguito di tale declaratoria, la questione, concernente
 la esclusione della responsabilita' degli  amministratori  che  hanno
 disposto  i  trattamenti  economici  vietati  dal predetto art. 7, e'
 stata ritenuta irrilevante in quanto "e' venuto  meno  il  fondamento
 della contestata responsabilita'" (ord. n. 235 del 1985);
      che  ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione
 all'altra questione che attiene alla norma impugnata nella  parte  in
 cui   sancisce  la  revoca  dei  trattamenti  economici  disposti  in
 difformita' del citato art. 7, poiche' anche in questo caso e' venuto
 meno  il  fondamento  della  revoca,  e  cioe' l'illegittimita' degli
 stessi trattamenti;
      che,   pertanto,   le   questioni   sollevate  vanno  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9,
 comma secondo, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10- bis della  legge  8  agosto
 1980,   n.  441,  ("Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
 decreto-legge 1› luglio  1980,  n.  285,  concernente  la  disciplina
 transitoria  delle  funzioni  dell'assistenza  sanitaria delle unita'
 sanitarie locali"), sollevate in riferimento agli artt.  3,  24,  25,
 28,  42,  54, 97, 101 e 103 Cost., dalla Corte dei Conti e dal T.A.R.
 Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0127