N. 116 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo - Incarichi e supplenze - Conferimento fino al settantesimo anno di eta' - Manifesta infondatezza. (Legge 19 marzo 1955, n. 160, art. 24). (Cost., art. 3)(GU n.6 del 10-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1982 dal TAR del Lazio, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato sul ricorso proposto da Angelini Federico Luigia per l'annullamento del provvedimento col il quale la stessa era stata collocata a riposo per raggiunti limiti di eta', il T.A.R. del Lazio, ha sollevato di ufficio in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che prevede la possibilita' del conferimento di incarichi e supplenze fino al compimento del settantesimo anno di eta'; che tale norma costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, un ingiustificato privilegio rispetto al personale docente di ruolo per il quale l'art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974 fissa al 1 ottobre successivo alla data di compimento del 65 anno di eta' il limite per il mantenimento in servizio; considerato che, come rileva lo stesso giudice a quo, l'inapplicabilita' al personale insegnante non di ruolo dell'art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65 anno il limite di eta' per il collocamento a riposo del personale di ruolo, deriva dalla circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato d.P.R. nel suo complesso lo stato giuridico del personale di ruolo della scuola, ha previsto, nell'art. 118 d.P.R. medesimo, che le disposizioni in esso contenute "si applicano, altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo e salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale"; che, il fatto stesso che l'ordinanza di rimessione individui nel citato art. 109 del d.P.R. n. 417 - che fissa il limite di eta' per il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo - una delle disposizioni non compatibili con lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo e quindi non applicabili a questo, e' di per se' indicativo della obbiettiva diversita' dello stato giuridico delle due categorie, diversita' che giustifica il permanere della disciplina diversificata per quel che riguarda l'aspetto particolare del limite di eta' per il collocamento a riposo, che per gli insegnanti non di ruolo e' previsto dall'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 560 - nell'ambito cioe' della disciplina dello stato giuridico di questa categoria di insegnanti - il quale consente la conferibilita' di incarichi e supplenze fino al 70 anno di eta'; che, tenuto altresi' conto della giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 52 del 1981), che ritiene non irragionevole la differenza di stato giuridico fra personale docente di ruolo e non di ruolo, non puo' essere condiviso l'assunto dell'ordinanza di rinvio, secondo cui il diverso limite di eta' per le due categorie di insegnanti costituirebbe "una sorta di immotivato privilegio nei confronti di un gruppo di dipendenti che svolge le medesime funzioni docenti, essendo, peraltro, legato allo Stato da relazioni a carattere precario giustificanti, semmai una considerazione deteriore"; che, invece, e' proprio il trattamento "deteriore", sotto vari altri profili dello status degli insegnanti non di ruolo, in quanto caratterizzato dalla discontinuita' e dalla instabilita' del rapporto, che si riverberano anche sul relativo trattamento pensionistico, a far apparire non irragionevole che il legislatore abbia ritenuto, nel disciplinare lo stato giuridico del personale insegnante di ruolo di non abrogare una disposizione riequilibratrice che prevede per quello non di ruolo un piu' elevato limite di eta' per il trattenimento in servizio; che, pertanto, appare manifesta l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale prospettata dall'ordinanza di rimessione; Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0128