N. 116 ORDINANZA 14 - 26 gennaio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo - Incarichi e supplenze
 - Conferimento fino al settantesimo anno di eta' - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 19 marzo 1955, n. 160, art. 24).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.6 del 10-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge
 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo  stato  giuridico  del  personale
 insegnante  non  di  ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione
 media, classica, scientifica, magistrale e  tecnica"),  promosso  con
 ordinanza  emessa l'11 gennaio 1982 dal TAR del Lazio, iscritta al n.
 657 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  del  giudizio  instaurato  sul  ricorso
 proposto  da  Angelini  Federico  Luigia   per   l'annullamento   del
 provvedimento col il quale la stessa era stata collocata a riposo per
 raggiunti limiti di eta',  il  T.A.R.  del  Lazio,  ha  sollevato  di
 ufficio  in  riferimento  all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955,  n.  160,  che
 prevede  la  possibilita'  del  conferimento di incarichi e supplenze
 fino al compimento del settantesimo anno di eta';
      che  tale  norma  costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, un
 ingiustificato privilegio rispetto al personale docente di ruolo  per
 il  quale  l'art.  109 del d.P.R. n. 417 del 1974 fissa al 1› ottobre
 successivo alla data di compimento del 65 anno di eta' il limite  per
 il mantenimento in servizio;
      considerato   che,   come   rileva  lo  stesso  giudice  a  quo,
 l'inapplicabilita' al personale insegnante non di ruolo dell'art. 109
 del  d.P.R.  n. 417 del 1974, che fissa al 65› anno il limite di eta'
 per il collocamento a riposo del personale  di  ruolo,  deriva  dalla
 circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato d.P.R.
 nel suo complesso lo stato giuridico del  personale  di  ruolo  della
 scuola,   ha   previsto,   nell'art.  118  d.P.R.  medesimo,  che  le
 disposizioni in esso contenute "si  applicano,  altresi',  in  quanto
 compatibili,  al  personale  non di ruolo e salva diversa particolare
 disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale";
      che, il fatto stesso che l'ordinanza di rimessione individui nel
 citato art. 109 del d.P.R. n. 417 - che fissa il limite di  eta'  per
 il  collocamento  a  riposo  degli  insegnanti  di  ruolo - una delle
 disposizioni non compatibili con lo  stato  giuridico  del  personale
 insegnante  non di ruolo e quindi non applicabili a questo, e' di per
 se' indicativo della  obbiettiva  diversita'  dello  stato  giuridico
 delle  due  categorie,  diversita'  che giustifica il permanere della
 disciplina diversificata per quel che riguarda l'aspetto  particolare
 del  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo,  che per gli
 insegnanti non di ruolo e' previsto dall'art. 24 della legge 19 marzo
 1955,  n.  560  -  nell'ambito  cioe'  della  disciplina  dello stato
 giuridico di questa categoria di insegnanti - il  quale  consente  la
 conferibilita' di incarichi e supplenze fino al 70› anno di eta';
      che,  tenuto altresi' conto della giurisprudenza di questa Corte
 (sent. n. 52 del 1981), che ritiene non irragionevole  la  differenza
 di stato giuridico fra personale docente di ruolo e non di ruolo, non
 puo' essere condiviso l'assunto dell'ordinanza di rinvio, secondo cui
 il  diverso  limite  di  eta'  per  le  due  categorie  di insegnanti
 costituirebbe "una sorta di immotivato privilegio nei confronti di un
 gruppo  di  dipendenti  che  svolge  le  medesime  funzioni  docenti,
 essendo,  peraltro,  legato  allo  Stato  da  relazioni  a  carattere
 precario giustificanti, semmai una considerazione deteriore";
     che,  invece,  e'  proprio il trattamento "deteriore", sotto vari
 altri profili dello status degli insegnanti non di ruolo,  in  quanto
 caratterizzato   dalla   discontinuita'   e  dalla  instabilita'  del
 rapporto,  che  si  riverberano  anche   sul   relativo   trattamento
 pensionistico,  a  far  apparire non irragionevole che il legislatore
 abbia ritenuto, nel disciplinare lo  stato  giuridico  del  personale
 insegnante di ruolo di non abrogare una disposizione riequilibratrice
 che prevede per quello non di ruolo un piu' elevato  limite  di  eta'
 per il trattenimento in servizio;
      che,  pertanto,  appare manifesta l'infondatezza della questione
 di  legittimita'   costituzionale   prospettata   dall'ordinanza   di
 rimessione;
    Visti  gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme
 sullo  stato  giuridico  del  personale insegnante non di ruolo delle
 scuole e degli istituti di istruzione media,  classica,  scientifica,
 magistrale e tecnica"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal
 T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
                          Il presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0128