N. 124 SENTENZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione Valle d'Aosta - Personale dipendente - Trattamento economico
 - Acconti sui miglioramenti economici - Cessazione della materia del
 contendere.
 
 (Legge reg. Valle d'Aosta 11 giugno 1982).
 
 (St. Valle d'Aosta, art. 2, lett. a); Cost., artt. 3 e 36)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  prof.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 11
 giugno 1982, recante "Corresponsione  di  acconti  sui  miglioramenti
 economici  al  personale  regionale  il  cui trattamento economico e'
 disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive
 modificazioni", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri, notificato il 30 giugno 1982, depositato in cancelleria l'8
 luglio successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1982;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                           Ritenuto in fatto
    Con   la  legge  regionale  impugnata  la  Regione  Valle  d'Aosta
 prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al
 proprio  personale,  in  attesa  della  definizione del nuovo accordo
 triennale 1982-1984 per il trattamento  giuridico  ed  economico  del
 personale regionale.
    Il  ricorso  del  Governo, denunciando il contrasto della legge in
 esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale  per  la  Valle
 d'Aosta  e  con  gli  artt.  3  e 36 della Costituzione, lamentava la
 violazione del princi'pio della contrattazione collettiva;  del  buon
 andamento  della  pubblica  amministrazione,  sotto il profilo di una
 divaricazione  fra  il  trattamento  economico  del  personale  della
 regione  e  quello  dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a
 statuto  ordinario;  di  un  asserito   princi'pio   dell'ordinamento
 coincidente  con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio
 1953, n.  62,  che  vieta  alle  regioni  ordinarie  di  disporre  un
 trattamento  economico  del  personale  regionale  piu' favorevole di
 quello spettante al personale  statale;  dei  princi'pi,  infine,  di
 uguaglianza e di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e
 qualita' del lavoro.
    La   Regione   Valle   d'Aosta   ha  respinto  tali  censure  come
 inammissibili o infondate.
                         Considerato in diritto
    Poiche'  successivamente all'approvazione della legge impugnata la
 Regione Valle  d'Aosta,  dopo  aver  previsto  la  corresponsione  al
 personale  regionale  di  un assegno mensile (di importo inferiore al
 previsto acconto) riassorbibile "coi  miglioramenti  che  deriveranno
 dall'accordo  triennale 1982-1984" (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha
 dato applicazione all'accordo  sindacale  triennale  per  il  periodo
 1982-1984  con  la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede
 un nuovo trattamento economico del personale regionale, non  e'  piu'
 possibile   la   corresponsione  degli  acconti  di  cui  alla  legge
 impugnata.
    Conformemente  alla  giurisprudenza  di  questa  Corte va pertanto
 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la  materia  del contendere in ordine al ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0149