N. 126 SENTENZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Immobili adibiti ad attivita' commerciale ed artigiana -
 Espropriazione per pubblica utilita' - Diritto del conduttore -
 Compenso per la perdita dell'avviamento commerciale - Non fondatezza.
 
 (Legge 27 gennaio 1963, n. 19, art. 6).
 
 (Cost., artt. 42, terzo comma, e 3)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, Prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
 27  gennaio  1963,   n.   19,   (Tutela   giuridica   dell'avviamento
 commerciale),  promosso  con ordinanza emessa il 22 novembre 1979 dal
 Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente  tra  la  S.n.c.
 Autorimessa  Titanus  e la S.p.a. Montedison ed altro, iscritta al n.
 364 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;
    Visti  gli atti di costituzione della S.n.c. Autorimessa Titanus e
 della S.p.a. Montedison nonche' l'atto di intervento  del  Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Prof. Enzo Cheli;
    Uditi l'Avv. Franco Salvucci per la S.p.a. Montedison e l'Avvocato
 dello Stato Paolo Cosentino  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di un procedimento civile promosso dalla S.n.c.
 Autorimessa Titanus - conduttrice da trent'anni di un  immobile  sito
 in  Milano  ed adibito ad autorimessa - contro la S.p.a. Montedison -
 proprietaria espropriata dell'immobile stesso -  nonche''  contro  il
 Comune  di  Milano  -  ente  espropriante  -  al  fine di ottenere il
 riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dagli artt. 4 e  6
 della  legge  27  gennaio  1963  n. 19 per la perdita dell'avviamento
 conseguente ad esproprio ed alla cessazione dell'attivita' aziendale,
 il  Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6  della
 citata  legge  n.  19 con riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3
 Cost.
    Secondo   il  giudice  a  quo  la  norma  denunciata  puo'  essere
 interpretata solo nel senso che, in caso di esproprio, il diritto del
 conduttore  al  compenso  per la perdita dell'avviamento debba essere
 fatto valere sull'indennita' corrisposta all'espropriato, anche se  a
 costui  non derivi alcuna utilita' dall'avviamento stesso per effetto
 dell'intervenuta espropriazione.
    La  disposizione  impugnata  si  porrebbe percio' in contrasto con
 l'art. 42, terzo comma Cost.,in quanto  verrebbe  a  determinare  una
 sensibile  decurtazione  dell'indennizzo  spettante  al  proprietario
 espropriato, indennizzo da calcolare, nel caso concreto, in  base  al
 valore  dell'immobile e senza che possano entrare nella valutazione i
 diritti dei terzi su di esso.
    Il  giudice  a  quo  ricorda  anche  che  l'art. 17 della legge 22
 ottobre 1971 n.  865,  nell'ipotesi  di  espropriazione  attinente  a
 terreno    non    coltivato   dal   proprietario,   pone   a   carico
 dell'espropriante il pagamento di una indennita' aggiuntiva a  favore
 del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che siano costretti
 ad abbandonare il terreno stesso: da  tale  disciplina  discenderebbe
 una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra il proprietario di
 un  terreno  agricolo  coltivato   da   terzi,   il   quale,   grazie
 all'intervento   dell'espropriante,   puo'   percepire  integralmente
 l'indennita' di esproprio a lui spettante, ed il proprietario  di  un
 immobile  urbano  dato  in  locazione,  il  quale ultimo, non essendo
 sollevato dall'espropriante dell'onere di corrispondere al conduttore
 un compenso per la perdita dell'avviamento aziendale, vedrebbe incisa
 e ridotta la sua indennita' di espropriazione.  Di  qui,  secondo  il
 giudice  rimettente,  il  sospetto di contrasto della norma impugnata
 anche con l'art. 3 Cost.
    2.  -  Davanti  alla  Corte  si e' costituita la S.p.a. Montedison
 sostenendo  l'irrilevanza  della   questione   di   costituzionalita'
 sollevata  dal  Tribunale  di Milano sul presupposto che una corretta
 interpretazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 19 del 1963 dovrebbe
 indurre  ad  escludere  che  al  conduttore,  in  caso  di  esproprio
 dell'immobile del locatore, sia da quest'ultimo  dovuto  alcunche'  a
 titolo  di compenso della eventuale perdita dell'avviamento. In linea
 subordinata,  e  limitatamente  all'ipotesi   che   venga   condivisa
 l'interpretazione  della  norma  impugnata  adottata dal Tribunale di
 Milano, la Montedison svolge considerazioni adesive all'ordinanza  di
 rimessione,  chiedendo  alla  Corte  di  dichiarare  l'illegittimita'
 costituzionale della norma impugnata.
    Si  e'  costituita  anche la S.n.c. Autorimessa Titanus sostenendo
 che la normativa applicabile nel giudizio a quo  non  sarebbe  quella
 dettata  dalla  legge  27 gennaio 1963 n. 19, bensi' quella contenuta
 nella legge  22  ottobre  1971  n.  865,  che  rappresenta  la  nuova
 disciplina  generale  della espropriazione per pubblica utilita'. Con
 la conseguenza che l'indagine  del  giudice  costituzionale  dovrebbe
 appuntarsi  non sull'art. 6 della legge n.19 del 1963 ma sull'art. 17
 della legge n. 865 del 1971.
    Nel  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione.
    Nell'atto  di  intervento  si  contesta  l'esattezza  dell'assunto
 secondo  cui   la   disposizione   censurata   implicherebbe   sempre
 l'attribuzione  al  conduttore  di una quota parte dell'indennita' di
 espropriazione:   al   contrario,   la   norma   impugnata   andrebbe
 interpretata   nel  senso  che,  ove  l'espropriazione  per  pubblica
 utilita'  non  comporti  la  possibilita'  di  un  lucro  commisurato
 all'avviamento in favore del locatore, al conduttore non spetti alcun
 indennizzo.
    In  considerazione  della  completa  diversita'  delle fattispecie
 poste  a  confronto,  all'interveniente  Presidenza  appare,  infine,
 insussistente il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost.
    Nell'imminenza  dell'udienza  di discussione ha depositato memoria
 la S.p.a. Montedison riproponendo tutte le argomentazioni gia' svolte
 nella memoria di costituzione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  questione,  nei  termini  proposti  dall'ordinanza  del
 Tribunale di Milano, non e' fondata.
    La  legge  27  gennaio  1963  n.  19,  in tema di tutela giuridica
 dell'avviamento commerciale,  stabiliva  all'art.  4  -  prima  delle
 innovazioni  introdotte  in  materia  dagli artt. 34 e 35 della l. 27
 luglio 1978 n. 392 - il diritto del conduttore uscente,  in  tutti  i
 casi  di  cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili
 adibiti all'esercizio di una attivita' commerciale ed  artigiana,  (e
 salve  le eccezioni dell'inadempienza dello stesso conduttore o della
 prelazione da lui esercitata), "di essere compensato dal locatore per
 la  perdita  dell'avviamento  che l'azienda subisca in conseguenza di
 tale cessazione nella misura dell'utilita' che ne  puo'  derivare  al
 locatore,  e  comunque  nel  limite  massimo di trenta mensilita' del
 canone di affitto  che  l'immobile  puo'  rendere  secondo  i  prezzi
 correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche".
    Tale  disciplina  e' stata completata, con riferimento all'ipotesi
 dell'espropriazione per pubblica utilita', dall'art. 6, primo  comma,
 della  stessa  legge,  dove si conferisce al conduttore dell'immobile
 sottoposto ad espropriazione il potere di avvalersi  delle  norme  di
 cui  agli  artt.  27  e  54 della l. 25 giugno 1865 n. 2359 (cioe' il
 potere di opporsi all'indennita' ritenuta insufficiente) al  fine  di
 "fare  valere  il  diritto  al  compenso  spettantegli  in virtu' del
 precedente  art.  4",  con  l'ulteriore  precisazione,  indicata  dal
 secondo  comma,  secondo cui "sull'indennita' di esproprio il diritto
 del conduttore al compenso di cui all'art. 4  viene  soddisfatto  nei
 limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo".
    Il  combinato disposto delle norme richiamate rende palese come il
 compenso che il conduttore, ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  n.
 19/1963,  puo' rivendicare nei confronti del locatore sull'indennita'
 di esproprio, in conseguenza della perdita  del  proprio  avviamento,
 non spetti - contrariamente a quanto assume l'ordinanza di rimessione
 -  in  ogni  caso,  ma  solo  nell'ipotesi  in  cui   dalla   perdita
 dell'avviamento  del  conduttore  possa  derivare  un'utilita' per il
 locatore ed entro i limiti di essa. Utilita' del  locatore  che,  nel
 caso  di  procedimento  espropriativo dallo stesso subito, non potra'
 realizzarsi   altro   che   attraverso   un   eventuale    incremento
 dell'indennita'  di espropriazione da liquidare ai sensi dell'art. 39
 l. 25 giugno 1865 n. 2359. Soltanto  in  questa  ottica  puo'  avere,
 infatti,  senso  l'ipotesi  - prevista dalla stessa norma impugnata -
 dell'opposizione  all'indennita'  da   parte   del   conduttore   per
 insufficiente  determinazione  del quantum, opposizione che lo stesso
 conduttore potra' ragionevolmente spiegare solo  con  riferimento  al
 valore  di  avviamento,  dal  momento  che  questo e' l'unico valore,
 connesso al bene espropriato, nei cui  confronti  il  conduttore  sia
 legittimato a esercitare una propria pretesa.
    La  corretta  lettura  della norma impugnata esclude, pertanto, la
 possibilita'  di  una  decurtazione,   a   favore   del   conduttore,
 dell'indennita'  di  esproprio  spettante al locatore in relazione al
 valore  del  bene  espropriato  considerato  nella  sua   consistenza
 materiale:  di  contro,  il  diritto  al  compenso  previsto  per  il
 conduttore dalla norma impugnata potra' essere  soddisfatto  soltanto
 se  e  nella  misura  in  cui  il  valore  di avviamento possa essere
 calcolato come posta aggiuntiva dell'indennita' di esproprio.
    Risulta,   di   conseguenza,   priva   di  fondamento  la  censura
 prospettata con riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.
    2.  -  Ma  neppure  la censura avanzata con riferimento all'art. 3
 Cost. puo' essere accolta.
    La  norma  (art.  17 l. 22 ottobre 1971 n. 865) che viene invocata
 come parametro di riferimento al fine di affermare, nella specie,  la
 lesione  del  principio  di eguaglianza ha delineato, nella complessa
 tipologia dei procedimenti espropriativi, una disciplina speciale, la
 cui  adozione  puo'  essere  giustificata  tanto in relazione ai suoi
 presupposti oggettivi (natura  agricola  dei  beni  espropriati)  che
 soggettivi  (categorie  e  interessi  protetti,  riferiti  tutti alla
 conduzione dei terreni agrari); ne'  le  ragioni  politiche  di  tale
 scelta,  che il legislatore ha inteso differenziare rispetto ad altre
 categorie di beni suscettibili  di  espropriazione,  possono  formare
 oggetto di sindacato in questa sede.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata dal  Tribunale  di  Milano,  con  ordinanza  emessa  il  22
 novembre  1979, nei confronti dell'art. 6 l. 27 gennaio 1963 n. 19 in
 relazione agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0151