N. 131 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Successioni e donazioni (imposta sulle) - Valore degli immobili -
 Determinazione - Criteri - Inapplicabilita' alle successioni
 anteriori al 1› luglio 1986 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 15 dicembre 1986, n. 880, art. 11).
 
 (Cost., artt. 3, 53 e 97)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle
 successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio
 ed il 19 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria  di  I  grado  di
 Vasto,  iscritte  ai  nn.  223  e  224  del registro ordinanze 1987 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,  prima
 serie speciale dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel corso di un procedimento iniziato da Marchesani
 Grazia ed avente ad oggetto l'accertamento di valore di  alcuni  beni
 caduti  in  successione  in  data  28  agosto  1984,  la  Commissione
 tributaria di primo grado di Vasto con ordinanza del 23 gennaio  1987
 (reg.ord.  n.223 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 53
 e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l.
 17  dicembre  1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri di
 determinazione del  valore  degli  immobili,  previsti  nella  stessa
 legge, per le successioni aperte prima del 1› luglio 1986;
      che  la  Commissione osservava come questi nuovi criteri fossero
 previsti nell'art. 8, l. cit., modificativo dell'art.  26  d.P.R.  26
 ottobre  1972,  n. 637, e fossero altresi' analoghi a quelli previsti
 nell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per l'imposta di registro;
      che,  peraltro,  mentre per quest'ultima l'art. 79 d.P.R. n. 131
 del 1986 stabiliva  doversi  applicare  le  nuove  disposizioni  piu'
 favorevoli  ai  contribuenti  anche per atti anteriori all'entrata in
 vigore  dello  stesso  d.P.R.  (e   purche'   pendesse   ancora   una
 controversia   o   l'Amministrazione  finanziaria  non  fosse  ancora
 decaduta dall'azione), il denunciato art.  11  l.  n.  880  del  1986
 escludeva,  ai  fini  dell'imposta  sulle successioni, tale efficacia
 retroattiva. Cio' determinava, ad avviso della  Commissione:  a)  che
 l'ammontare dell'imposta di successione variava a seconda del momento
 in   cui   fosse   morto   il   de   cuius,   cosi'   discriminandosi
 accidentalmente,  e  percio'  irragionevolmente,  i  contribuenti (v.
 artt. 3 e 53 Cost.); b) che l'Amministrazione finanziaria non  poteva
 comportarsi  imparzialmente,  dovendo valutare diversamente lo stesso
 bene a  seconda  che  si  trattasse  di  imposta  di  registro  o  di
 successione  (art. 97 Cost.); c) che l'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
 disponeva, per la  valutazione  dei  beni  ai  fini  dell'imposta  di
 registro,   doversi  aver  riguardo  "ai  trasferimenti  a  qualsiasi
 titolo... anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.:
 tassato)",  restando  cosi'  incerto  se dovesse farsi riferimento ai
 trasferimenti tra vivi o  a  causa  di  morte:  cio'  che  dimostrava
 ulteriormente l'irragionevolezza della norma impugnata;
      che  le  stesse  questioni  venivano  sollevate  dalla  medesima
 Commissione tributaria con ordinanza del 19 febbraio  1987  (reg.ord.
 n. 224 del 1987), emessa nel procedimento iniziato da Rocchio Ada;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, intervenuta in
 entrambi i giudizi, chiedeva  dichiararsi  la  non  fondatezza  delle
 questioni;
    Considerato  che  per  l'identita' delle questioni i giudizi vanno
 riuniti;
      che  nulla  impedisce al legislatore di valutare in modo diverso
 lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e  di
 successioni, aventi differenti presupposti e finalita';
      che,  come  questa  Corte ha gia' osservato, la discrezionalita'
 del legislatore e'  tanto  piu'  ampia  quando  trattisi  di  dettare
 disposizioni  transitorie  (sent.  n.  171  del  1985);  va  peraltro
 osservato che l'impugnato art. 11 l. n.  880  del  1986  non  dispone
 semplicemente  l'irretroattivita'  dei  criteri  di valutazione degli
 immobili stabiliti  nella  stessa  legge,  ma  favorisce  altresi'  i
 contribuenti,  disponendo che per le successioni aperte anteriormente
 al 1› luglio 1986, purche' non vi  sia  accertamento  definitivo,  il
 valore  dell'immobile  potra' essere determinato per adesione con una
 riduzione pari al 30 per cento dell'accertato;
      che  il riferimento all'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 - oltre a
 non risultare motivato in punto di rilevanza - non considera l'intero
 testo  dello  stesso  art.  51,  il  quale  non  impone  agli  uffici
 finanziari  di  tener  conto  in  ogni  caso  e  automaticamente  dei
 trasferimenti  avvenuti  nel  triennio anteriore all'atto tassato, ma
 attribuisce loro ampia discrezionalita' nella  valutazione  del  bene
 trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento di valutazione";
      che  in definitiva le questioni si rivelano tutte manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt.  26,  l.  11  marzo  1953,  n.87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,  dichiara  manifestamente  inammissibili  le
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre
 1986,  n.  880,  sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
 dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze
 indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0156