N. 131 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Successioni e donazioni (imposta sulle) - Valore degli immobili - Determinazione - Criteri - Inapplicabilita' alle successioni anteriori al 1 luglio 1986 - Manifesta inammissibilita'. (Legge 15 dicembre 1986, n. 880, art. 11). (Cost., artt. 3, 53 e 97)(GU n.7 del 17-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio ed il 19 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Vasto, iscritte ai nn. 223 e 224 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marchesani Grazia ed avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni beni caduti in successione in data 28 agosto 1984, la Commissione tributaria di primo grado di Vasto con ordinanza del 23 gennaio 1987 (reg.ord. n.223 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri di determinazione del valore degli immobili, previsti nella stessa legge, per le successioni aperte prima del 1 luglio 1986; che la Commissione osservava come questi nuovi criteri fossero previsti nell'art. 8, l. cit., modificativo dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e fossero altresi' analoghi a quelli previsti nell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per l'imposta di registro; che, peraltro, mentre per quest'ultima l'art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986 stabiliva doversi applicare le nuove disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti anche per atti anteriori all'entrata in vigore dello stesso d.P.R. (e purche' pendesse ancora una controversia o l'Amministrazione finanziaria non fosse ancora decaduta dall'azione), il denunciato art. 11 l. n. 880 del 1986 escludeva, ai fini dell'imposta sulle successioni, tale efficacia retroattiva. Cio' determinava, ad avviso della Commissione: a) che l'ammontare dell'imposta di successione variava a seconda del momento in cui fosse morto il de cuius, cosi' discriminandosi accidentalmente, e percio' irragionevolmente, i contribuenti (v. artt. 3 e 53 Cost.); b) che l'Amministrazione finanziaria non poteva comportarsi imparzialmente, dovendo valutare diversamente lo stesso bene a seconda che si trattasse di imposta di registro o di successione (art. 97 Cost.); c) che l'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 disponeva, per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro, doversi aver riguardo "ai trasferimenti a qualsiasi titolo... anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.: tassato)", restando cosi' incerto se dovesse farsi riferimento ai trasferimenti tra vivi o a causa di morte: cio' che dimostrava ulteriormente l'irragionevolezza della norma impugnata; che le stesse questioni venivano sollevate dalla medesima Commissione tributaria con ordinanza del 19 febbraio 1987 (reg.ord. n. 224 del 1987), emessa nel procedimento iniziato da Rocchio Ada; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in entrambi i giudizi, chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni; Considerato che per l'identita' delle questioni i giudizi vanno riuniti; che nulla impedisce al legislatore di valutare in modo diverso lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di successioni, aventi differenti presupposti e finalita'; che, come questa Corte ha gia' osservato, la discrezionalita' del legislatore e' tanto piu' ampia quando trattisi di dettare disposizioni transitorie (sent. n. 171 del 1985); va peraltro osservato che l'impugnato art. 11 l. n. 880 del 1986 non dispone semplicemente l'irretroattivita' dei criteri di valutazione degli immobili stabiliti nella stessa legge, ma favorisce altresi' i contribuenti, disponendo che per le successioni aperte anteriormente al 1 luglio 1986, purche' non vi sia accertamento definitivo, il valore dell'immobile potra' essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato; che il riferimento all'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 - oltre a non risultare motivato in punto di rilevanza - non considera l'intero testo dello stesso art. 51, il quale non impone agli uffici finanziari di tener conto in ogni caso e automaticamente dei trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato, ma attribuisce loro ampia discrezionalita' nella valutazione del bene trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento di valutazione"; che in definitiva le questioni si rivelano tutte manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre 1986, n. 880, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0156