N. 132 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Tributi in genere - Imposte dirette - Ritenute su interessi di
 depositi e conti correnti - Omesso e ritardato versamento Sanzioni -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).
 
 (Cost., artt. 3, 76 e 77)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11,
 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la  riforma
 tributaria),  promosso  con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dalla
 Commissione Tributaria di I grado di Rovereto, iscritta al n. 235 del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento iniziato dalla Cassa
 rurale di Mori ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92
 d.P.R.  29  settembre  1973,  n. 602, per ritardi di dieci giorni nel
 versamento all'esattoria di ritenute irpef su interessi di depositi e
 conti  correnti, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto
 con ordinanza  del  19  gennaio  1987  (reg.ord.  n.  235  del  1987)
 sollevava,  in  riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 cit.;
      che, ad avviso della Commissione, il detto articolo, parificando
 l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute,  contrastava  non
 solo  col  principio  di  eguaglianza, ma anche con l'art. 10, n. 11,
 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (e quindi con gli  artt.
 76  e  77  Cost.),  il  quale  imponeva  al  legislatore  delegato di
 commisurare le sanzioni all'effettiva entita' delle violazioni;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
    Considerato  che l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della
 soprattassa in questione a seconda che il versamento  della  ritenuta
 diretta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero
 sia stato ritardato maggiormente;
      che  la  pretesa  della  Commissione  tributaria di Rovereto, di
 introdurre un'ulteriore differenziazione tra il ritardo oltre  i  tre
 giorni    e    la    omissione    del   versamento   trova   ostacolo
 nell'impossibilita', per questa  Corte,  di  dettare  una  disciplina
 positiva  della  materia,  sostituendosi  al  legislatore  in  scelte
 discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur  sempre
 un  limite  di  tempo  massimo oltre il quale ritardo ed omissione si
 equivalgono;
      che  in ogni caso il maggiore o minore perdurare del ritardo non
 rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli
 interessi  dovuti  dal  contribuente  moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo
 comma, d.P.R. n. 602 del 1973);
      che,    pertanto,    le    questioni   appaiono   manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt.  26,  l.  11  marzo  1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibili le questioni di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  92  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602,
 sollevate   in  riferimento  agli  artt.  3,  76  e  77  Cost.  dalla
 Commissione tributaria di primo grado  di  Rovereto  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0157