N. 134 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Trattamenti obbligatori - Vaccinazione
 antipoliomielitica - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1 e 3).
 
 (Cost., art. 32)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della
 legge 4 febbraio  1966  n.  51  (Obbligatorieta'  della  vaccinazione
 antipoliomielitica),  promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1987
 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
 serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso da
 Migneco Mario e Lano Maria Assunta  contro  la  Regione  Piemonte  ed
 avente  ad oggetto l'inosservanza del dovere di sottoporre una figlia
 minore alla vaccinazione antipoliomielitica, il  Pretore  di  Torino,
 con  ordinanza  del 19 maggio 1987 (R.O. n. 361 del 1987), sollevava,
 in  riferimento  all'art.  32  Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51,
 nella parte in  cui,  imponendo  la  detta  vaccinazione,  sembravano
 violare  i  limiti del rispetto della persona umana, "comprensiva non
 solo della sua natura  fisica  ma  dei  convincimenti  relativi  alla
 salvaguardia  della  integrita'  fisica  stessa",  convincimenti  che
 riguardavano sostanzialmente la scarsa utilita' ed anzi la  probabile
 dannosita' del summenzionato mezzo profilattico;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
    Considerato   che  le  affermazioni  contenute  nell'ordinanza  di
 rimessione sono sostanzialmente  di  carattere  metagiuridico  e  non
 precisano i profili di un'effettiva violazione dell'art. 32 Cost. (v.
 sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa
 alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della
 sua inopportunita';
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966  n.  51,
 sollevata,  in  riferimento  all'art. 32 Cost., dal Pretore di Torino
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0159