N. 134 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Trattamenti obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Manifesta inammissibilita'. (Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1 e 3). (Cost., art. 32)(GU n.7 del 17-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1987 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso da Migneco Mario e Lano Maria Assunta contro la Regione Piemonte ed avente ad oggetto l'inosservanza del dovere di sottoporre una figlia minore alla vaccinazione antipoliomielitica, il Pretore di Torino, con ordinanza del 19 maggio 1987 (R.O. n. 361 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 32 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui, imponendo la detta vaccinazione, sembravano violare i limiti del rispetto della persona umana, "comprensiva non solo della sua natura fisica ma dei convincimenti relativi alla salvaguardia della integrita' fisica stessa", convincimenti che riguardavano sostanzialmente la scarsa utilita' ed anzi la probabile dannosita' del summenzionato mezzo profilattico; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione; Considerato che le affermazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di un'effettiva violazione dell'art. 32 Cost. (v. sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della sua inopportunita'; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0159