N. 136 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiegato dello Stato e pubblico - Dirigenti - Trattamento economico - Mancata attribuzione ai presidi - Manifesta infondatezza. (Legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 16-bis, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 47). (Cost., artt. 3 e 36)(GU n.7 del 17-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dal T.A.R. per la Campania, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Ciafardini Nicola nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza in data 29 gennaio 1985, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249") e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale delle norme denunciate, a causa della mancata attribuzione anche ai presidi del trattamento economico previsto per i dirigenti, osservando al riguardo che la questione di legittimita' costituzionale, cosi' proposta, sarebbe diversa da quella gia' sottoposta all'esame di questa Corte e decisa con la citata sentenza n. 228 del 1976, e cio' in quanto "l'attuale ricorrente non fa questione di attribuzione della qualifica dirigenziale ma del solo trattamento economico, mentre la sentenza richiamata escludeva la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., tenendo presente che oggetto del giudizio era la richiesta del riconoscimento ai presidi della qualifica di primo dirigente e non semplicemente dell'attribuzione del trattamento economico relativo"; che si e' costituita in giudizio la parte privata, depositando due memorie difensive, con le quali ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme denunciate; che e' intervenuta per la Presidenza del Consiglio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata; Considerato che la prospettazione riduttiva, contenuta nell'ordinanza di rimessione e ribadita negli scritti difensivi della parte privata, non modifica i termini della questione come gia' esaminata da questa Corte con la sentenza n. 228 del 1976 perche' il trattamento economico che i presidi intenderebbero conseguire e' previsto dalle norme denunciate con riferimento alla attribuzione delle qualifiche dirigenziali ad alcune categorie di dipendenti pubblici, per cui, una volta che detta sentenza ha escluso che tale tipo di qualifiche, attesa la peculiarita' delle funzioni connesse, possa essere riconosciuta anche ai presidi, viene meno il presupposto stesso per potersi ipotizzare l'estensione in via additiva, nei loro confronti, del relativo trattamento economico; Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249") e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ("Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0161