N. 137 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo - Assenze per malattia
 - Regime - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 19 marzo 1955, n. 160, artt. 9, 10 e 15).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10 e 15
 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato  giuridico  del
 personale  insegnante  non  di ruolo delle scuole e degli istituti di
 istruzione media,  classica,  scientifica,  magistrale  e  tecnica"),
 promossi  con n. 2 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal T.A.R. della
 Liguria iscritte rispettivamente ai  nn.   806  e  807  del  registro
 ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, 1a serie speciale dell'anno 1986;
    Visti gli atti di costituzione di Serra Franca nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
 nel corso di due giudizi  instaurati  dall'insegnante  non  di  ruolo
 Franca Serra, per l'annullamento di due provvedimenti a lei relativi,
 adottati dal Provveditore agli Studi di Genova, ha sollevato, con due
 distinte  ordinanze,  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955,  n.  160,  ("Norme  sullo
 stato  giuridico  del personale insegnate non di ruolo delle scuole e
 degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale
 e  tecnica"),  in  riferimento  agli  artt. 3, primo comma, 32, primo
 comma, e 38, secondo comma, Cost.;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  il diverso regime delle
 assenze per malattia, accertata  dall'amministrazione,  nei  riguardi
 degli   insegnanti   non   di   ruolo,   sarebbe  ingiustificatamente
 discriminatorio rispetto al piu' favorevole regime  previsto  per  il
 restante  personale statale non di ruolo sotto i seguenti profili: a)
 l'art. 10 introduce  per  il  personale  insegnante,  ai  fini  della
 conservazione  del  posto,  un  ulteriore limite massimo - rispetto a
 quello posto per il restante personale statale - relativo al  computo
 cumulativo    delle   assenze   nell'arco   di   un   triennio,   non
 giustificabile, in relazione alla tutela del diritto alla salute, con
 l'atipicita'  della  funzione didattica; b) per gli insegnanti non di
 ruolo,  il  potere  di  licenziamento  ha  un  carattere  rigidamente
 vincolato,  in relazione alle ipotesi previste dai precedenti artt. 9
 e  10  della  legge  n.  160  del  1955,  di  contro   al   carattere
 discrezionale    dell'analogo    potere   previsto   per   le   altre
 amministrazioni  dello  Stato,  mentre  tale  diversita'  non  appare
 giustificabile  in  base  "ad  alcuna specialita' di ratio pertinente
 alla funzione didattica";
      che  e'  costituita  in  giudizio  la parte privata, la quale ha
 chiesto che la questione venga dichiarata  fondata,  ed  ha  spiegato
 intervento    la   Presidenza   del   Consiglio,   per   il   tramite
 dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo  per  la  manifesta
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  le  due ordinanze di rinvio prospettano identica
 questione di legittimita' costituzionale, e  possono  percio'  essere
 congiuntamente definite;
      che,  a  fronte  della  obbiettiva  diversita'  della disciplina
 normativa vigente, considerata nel suo complesso,  fra  il  personale
 insegnante,  e  il  personale  delle  altre  amministrazioni statali,
 appare apodittica l'affermazione, contenuta nelle ordinanze di rinvio
 secondo  cui, con riferimento a questo aspetto specifico, relativo al
 regime delle assenze per malattia degli insegnanti non di ruolo,  non
 sarebbe giustificabile il trattamento previsto, diverso da quello del
 restante personale statale non di ruolo;
      che,  invece,  ad  avviso della Corte, per quel che riguarda gli
 insegnanti non di ruolo, le modalita' di  reclutamento  ad  andamento
 ciclico,  di  assegnazione  delle  sedi,  di conservazione del posto,
 presentano peculiarita' tali, rispetto alla  disciplina  relativa  al
 restante  personale  statale,  da  non far apparire ingiustificata la
 disciplina diversificata quanto al regime delle assenze;
      che  non e' conferente il richiamo, contenuto nelle ordinanze di
 rinvio,  alla  circostanza  che  il  regime  dei  congedi   e   delle
 aspettative  e'  invece  identico per il personale di ruolo docente e
 non docente (art. 62 d.P.R. n. 417  del  1974),  non  potendo  questo
 regime  essere  assunto  come punto di riferimento tale da richiedere
 una analoga assimilazione anche per il personale  non  di  ruolo,  in
 quanto, la situazione del personale di ruolo, proprio a ragione della
 stabilita'  del  rapporto,  e'  certamente  diversa  da  quella   del
 personale non di ruolo;
      che,  pertanto,  la  questione,  prospettata  sotto entrambi gli
 anzidetti profili, e' manifestamente infondata;
    Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  in  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della
 legge  19  marzo  1955,  n.  160,  ("Norme  sullo stato giuridico del
 personale insegnante non di ruolo delle scuole e  degli  istituti  di
 istruzione  media,  classica,  scientifica,  magistrale  e tecnica"),
 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo  comma,
 e  38,  secondo  comma, Cost., dal tribunale amministrativo regionale
 della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0162