N. 137 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo - Assenze per malattia - Regime - Manifesta infondatezza. (Legge 19 marzo 1955, n. 160, artt. 9, 10 e 15). (Cost., artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma)(GU n.7 del 17-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal T.A.R. della Liguria iscritte rispettivamente ai nn. 806 e 807 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Serra Franca nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Liguria, nel corso di due giudizi instaurati dall'insegnante non di ruolo Franca Serra, per l'annullamento di due provvedimenti a lei relativi, adottati dal Provveditore agli Studi di Genova, ha sollevato, con due distinte ordinanze, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ("Norme sullo stato giuridico del personale insegnate non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; che, ad avviso del giudice a quo, il diverso regime delle assenze per malattia, accertata dall'amministrazione, nei riguardi degli insegnanti non di ruolo, sarebbe ingiustificatamente discriminatorio rispetto al piu' favorevole regime previsto per il restante personale statale non di ruolo sotto i seguenti profili: a) l'art. 10 introduce per il personale insegnante, ai fini della conservazione del posto, un ulteriore limite massimo - rispetto a quello posto per il restante personale statale - relativo al computo cumulativo delle assenze nell'arco di un triennio, non giustificabile, in relazione alla tutela del diritto alla salute, con l'atipicita' della funzione didattica; b) per gli insegnanti non di ruolo, il potere di licenziamento ha un carattere rigidamente vincolato, in relazione alle ipotesi previste dai precedenti artt. 9 e 10 della legge n. 160 del 1955, di contro al carattere discrezionale dell'analogo potere previsto per le altre amministrazioni dello Stato, mentre tale diversita' non appare giustificabile in base "ad alcuna specialita' di ratio pertinente alla funzione didattica"; che e' costituita in giudizio la parte privata, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata fondata, ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che le due ordinanze di rinvio prospettano identica questione di legittimita' costituzionale, e possono percio' essere congiuntamente definite; che, a fronte della obbiettiva diversita' della disciplina normativa vigente, considerata nel suo complesso, fra il personale insegnante, e il personale delle altre amministrazioni statali, appare apodittica l'affermazione, contenuta nelle ordinanze di rinvio secondo cui, con riferimento a questo aspetto specifico, relativo al regime delle assenze per malattia degli insegnanti non di ruolo, non sarebbe giustificabile il trattamento previsto, diverso da quello del restante personale statale non di ruolo; che, invece, ad avviso della Corte, per quel che riguarda gli insegnanti non di ruolo, le modalita' di reclutamento ad andamento ciclico, di assegnazione delle sedi, di conservazione del posto, presentano peculiarita' tali, rispetto alla disciplina relativa al restante personale statale, da non far apparire ingiustificata la disciplina diversificata quanto al regime delle assenze; che non e' conferente il richiamo, contenuto nelle ordinanze di rinvio, alla circostanza che il regime dei congedi e delle aspettative e' invece identico per il personale di ruolo docente e non docente (art. 62 d.P.R. n. 417 del 1974), non potendo questo regime essere assunto come punto di riferimento tale da richiedere una analoga assimilazione anche per il personale non di ruolo, in quanto, la situazione del personale di ruolo, proprio a ragione della stabilita' del rapporto, e' certamente diversa da quella del personale non di ruolo; che, pertanto, la questione, prospettata sotto entrambi gli anzidetti profili, e' manifestamente infondata; Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti in giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ("Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0162