N. 139 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Tributi in genere - Tributi indebitamente versati - Ripetizione -
 Mancata traslazione su altri soggetti - Prova documentale Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre
 1982, n. 873, art. 19).
 
 (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  P.  CASAVOLA,  prof.  Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.-l. 30
 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n.  873
 ("Misure  urgenti  in  materia  di  entrate  fiscali")  promosso  con
 ordinanza emessa il 14 gennaio 1986 dalla Corte d'appello  di  Milano
 iscritta  al  n.  358  del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad oggetto il
 rimborso  di   diritti   doganali   corrisposti   all'Amministrazione
 Finanziaria  per  prodotti  importati  nel  decennio  anteriore al 30
 dicembre 1970, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza  in  data
 14  gennaio  1986,  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 24
 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30
 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,
 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali");
      che  la  norma  denunciata  viene  censurata nella parte in cui,
 subordinando  la  ripetizione  di  tributi  indebitamente  pagati  al
 momento  dell'importazione  alla  prova  documentale  che l'ammontare
 degli stessi non  sia  stato  riversato  sul  consumatore,  creerebbe
 un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento fra soggetti che hanno
 corrisposto i predetti tributi e soggetti che, avendo invece  versato
 altro genere di tributi, non incontrano in sede di rimborso lo stesso
 onere e limite probatorio, violando altresi' il diritto di  agire  in
 giudizio,   in  quanto  modificherebbe,  anche  per  il  passato,  le
 condizioni oggettive per l'azione di restituzione;
      che  la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, con sentenza
 9 novembre 1983 (in causa 199/82), ha dichiarato incompatibile con il
 diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale,
 in punto di presunzioni o condizioni di prova, lascia al contribuente
 l'onere  di  dimostrare  che i tributi indebitamente versati non sono
 stati  trasferiti  su  altri  soggetti,   ovvero   pone   particolari
 limitazioni  in  merito  alla  prova da fornire, come l'esclusione di
 qualsiasi prova non documentale;
      che  sulla  scorta  di  tale  pronuncia, le cui statuizioni sono
 direttamente applicabili dai giudici  nazionali,  questa  Corte,  con
 sentenza  n.  113  del  1985, ha ritenuto la questione inammissibile,
 spettando  all'autorita'  giudiziaria  accertare  se  il  diritto  al
 rimborso  vada riconosciuto agli importatori alla stregua delle norme
 comunitarie, senza tener conto  della  censurata  disposizione  della
 legge nazionale;
      che,  ad  avviso del collegio remittente, il principio stabilito
 dalla  Corte  di  Giustizia  della  CEE  non   sarebbe   direttamente
 applicabile,  dal  giudice  nazionale,  per  il  periodo anteriore al
 momento in cui le istituzioni comunitarie hanno adottato i protocolli
 tariffari  relativi all'accordo GATT, 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967
 (e cioe' all'entrata in vigore  della  tariffa  doganale  comune,  1›
 luglio 1968);
      che,  pertanto,  non  potendo  applicarsi i principi del diritto
 comunitario a quella  parte  della  domanda  che  ha  ad  oggetto  il
 rimborso dei tributi versati in epoca anteriore al 1› luglio 1968, la
 questione sollevata, sarebbe sotto tale profilo, ammissibile;
      che, peraltro, ad avviso del giudice a quo la medesima questione
 sarebbe altresi' rilevante dal momento che "qualora la norma  di  cui
 all'art. 19 dovesse essere applicata" la domanda dell'attore andrebbe
 disattesa, non avendo lo  stesso  fornito  alcuna  prova  documentale
 della  mancata  traslazione  su altri soggetti dell'onere relativo ai
 tributi versati;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, e' intervenuta chiedendo
 che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;
    Considerato che la norma viene impugnata nella parte in cui impone
 al  soggetto  che  intenda  ottenere  la  restituzione   di   tributi
 indebitamente  versati  la prova documentale che i relativi oneri non
 sono stati trasferiti su altri soggetti;
      che   tale   prova   attenendo   ad   una  causa  di  estinzione
 dell'obbligazione restitutoria presuppone necessariamente il  sorgere
 di quest'ultima;
      che  dall'ordinanza  di  rinvio  non emerge in alcun modo che la
 sussistenza   di   un    obbligo    di    restituzione    a    carico
 dell'Amministrazione finanziaria sia stato definitivamente accertato,
 ma sembra anzi' che lo stesso  debba  ancora  costituire  oggetto  di
 cognizione,  dal  momento  che  l'applicazione  della norma impugnata
 viene dal giudice a quo soltanto ipotizzata;
      che l'incidente di costituzionalita' appare pertanto irrilevante
 in  quanto  il  carattere  di  "necessaria  pregiudizialita'"   della
 questione  di  legittimita'  rispetto  alla decisione del merito, non
 puo' essere ritenuto  in  astratto,  ma  deve  invece  sussistere  in
 concreto;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30 settembre 1982,  n.
 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in
 materia di entrate fiscali"), sollevata in riferimento agli artt.   3
 e 24 Cost., della Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0164