N. 143 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Cose, opere ed effetti militari - Cose mobili militari - Reato di
 distruzione o deterioramento colposo - Pena detentiva - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Cod. pen. mil., artt. 169 e 170).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 13 e 52)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  prof.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.169 e 170 del
 codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il  14  luglio
 1987  dal  Tribunale  militare  di  Padova,  iscritta  al  n. 533 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14
 luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13  e  52
 della Costituzione, l'illegittimita' degli artt. 169 e 170 del codice
 penale militare di  pace,  nella  parte  in  cui  comminano  la  pena
 detentiva  per  il  reato  di distruzione o deterioramento colposo di
 cose mobili militari;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
    Considerato   che   la   questione   e'   gia'   stata  dichiarata
 inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e  che  nell'ordinanza  di
 rimessione  non  vengono  addotti  argomenti  nuovi rispetto a quelli
 esaminati allora dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 169 e 170 del  codice  penale
 militare  di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52
 della Costituzione, dal Tribunale militare di  Padova  con  ordinanza
 del 14 luglio 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0168