N. 143 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Cose, opere ed effetti militari - Cose mobili militari - Reato di distruzione o deterioramento colposo - Pena detentiva - Manifesta inammissibilita'. (Cod. pen. mil., artt. 169 e 170). (Cost., artt. 2, 3, 13 e 52)(GU n.7 del 17-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.169 e 170 del codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14 luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, l'illegittimita' degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata; Considerato che la questione e' gia' stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 14 luglio 1987. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0168