N. 144 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Sanzioni sostitutive - Applicazione - Reati militari di
 competenza pretorile commessi da militari maggiorenni - Esclusione -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).
 
 (Cost., artt. 3 e 27)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  prof.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  18  giugno  1987  dal Tribunale
 militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18
 giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3  e  27  della
 Costituzione, l'illegittimita' degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24
 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui escludono che le  sanzioni
 sostitutive  siano  applicabili,  oltre  che agli estranei alle Forze
 armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi
 nella  competenza  del  pretore,  anche  nei  confronti  di  militari
 maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile, in
 quanto gia' decisa, nel senso dell'inammissibilita', con sentenza  n.
 279 del 1987;
    Considerato   che   effettivamente  la  questione  e'  gia'  stata
 dichiarata inammissibile con sentenza  n.  279  del  1987  (v.  anche
 ordinanza  n.  509  del  1987) e che nell'ordinanza di rimessione non
 vengono addotti argomenti nuovi rispetto a  quelli  esaminati  allora
 dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77  della  legge  24
 novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
 riferimento agli  artt.3  e  27  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0169