N. 145 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Abbandono o interruzione di pubblici uffici o servizi - Lavoratori
 autonomi - Medici liberi professionisti convenzionati - Cause di non
 punibilita' - Inapplicabilita' - Manifesta infondatezza.
 
 (Cod. pen., art. 333).
 
 (Cost., artt. 3, 39 e 40)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  prof.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 333 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal  Pretore
 di San Dona' di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  259
 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
 *      Ritenuto che il Pretore di S. Dona' di Piave, con ordinanza 12
 gennaio 1984, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  333  c.p.  (Abbandono  individuale di un pubblico ufficio,
 servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati
 del  suddetto  reato  medici  liberi professionisti convenzionati che
 hanno abbandonato  il  servizio  per  protestare  contro  il  mancato
 rinnovo dell'accordo collettivo nazionale;
      che,  secondo  il  rimettente,  dalla giurisprudenza della Corte
 Costituzionale e della Corte di  Cassazione  si  evincerebbe  che  la
 titolarita'  del  diritto  di  sciopero  spetta  solo  ai  lavoratori
 dipendenti e non anche  a  quelli  autonomi  e  pertanto  i  suddetti
 imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della
 esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli  artt.  3,
 39 e 40 della Costituzione;
    Considerato  che  dalla  giurisprudenza  costituzionale in tema di
 diritto di sciopero non si evince  minimamente  l'assunto-presupposto
 della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio
 1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto;
      che  altrettanto puo' dirsi per la giurisprudenza della Corte di
 Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978 - Sez.  lavoro
 ha  anzi  affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero
 proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le  convenzioni  dei
 medici convenzionati con l'INAM);
      che  pertanto la questione di legittimita' costituzionale appare
 manifestamente infondata;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal  Pretore  di  S.
 Dona'  di  Piave con ord. 12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li
 3, 39 e 40 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0170