N. 146 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Violenza carnale e atti violenti di libidine - Congiunzione carnale
 con minore infraquattordicenne e congiunzione carnale violenta -
 Trattamento sanzionatorio - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Cod. pen., art. 519, secondo comma, n. 1).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  prof.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo
 CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo
 comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza  emessa  il  7
 dicembre  1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 266 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre
 1983, n. 408/84 reg. ord.,  ha  promosso  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  519,  comma  secondo,  n.  1,  cod.  pen.,
 ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo
 trattamento   sanzionatorio   la   congiunzione  carnale  con  minore
 infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta;
      che  il  Tribunale  si da' carico di osservare come, nel caso di
 rapporto con minore consenziente, anche la parificazione  della  pena
 nei  minimi  edittali  (e  con  le  eventuali  attenuanti) con quella
 prevista per il rapporto imposto con violenza,  sia  pure  di  minima
 entita', non corrisponda al principio di ragionevolezza;
    Considerato  che  il  Tribunale  concorda con la giurisprudenza di
 questa  Corte  circa  la  legittimita'  costituzionale  della   norma
 incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne;
      che  quindi  chiede  alla  Corte  di  modificare  il trattamento
 sanzionatorio mediante una decisione manipolativa;
      che  tale  compito, anche a concordare con il Tribunale circa la
 valutazione della  gravita'  del  fatto,  esorbita  all'evidenza  dal
 controllo  di  legittimita'  per  essere  di  esclusiva spettanza del
 legislatore;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  519,  comma  secondo,  n.  1,  cod.  pen.,
 promossa  dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre 1983, n.
 408/84 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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