N. 147 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Pane, pasta e sfarinati -
 Pasta integrale - Produzione e commercio - Divieto - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 27 e 36).
 
 (Cost., art. 32, primo comma)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  prof.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
 CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 36 della
 legge 4 luglio 1967, n. 580  (Disciplina  per  la  lavorazione  e  il
 commercio  dei  cereali,  degli  sfarinati,  del  pane, e delle paste
 alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21  novembre  1984  dal
 Pretore  di  Bari,  iscritta  al  n. 71 del registro ordinanze 1985 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  137-  bis
 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21
 novembre 1984, questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.
 27  e  36  della  legge  4  luglio  1967  n.  580  (Disciplina per la
 lavorazione e commercio dei cereali, degli  sfarinati,  del  pane,  e
 delle paste alimentari);
      che,  secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la
 messa in commercio della pasta "integrale" e  pertanto  -  attesa  la
 utilita'  di  detta  pasta  per  la  salute  degli  individui e della
 collettivita' - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione;
    Considerato  che,  al  contrario,  la  produzione  e  la  messa in
 commercio   della   pasta   "integrale"   sono   consentite,   previa
 autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo
 1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R.
 30  maggio  1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del
 1967;
      che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo
 riferimento alle norme denunciate;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n.  580,
 sollevata  dal  Pretore  di  Bari  con  ordinanza 21 novembre 1984 in
 riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0172