N. 147 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Pane, pasta e sfarinati - Pasta integrale - Produzione e commercio - Divieto - Manifesta infondatezza. (Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 27 e 36). (Cost., art. 32, primo comma)(GU n.7 del 17-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal Pretore di Bari, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21 novembre 1984, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari); che, secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la messa in commercio della pasta "integrale" e pertanto - attesa la utilita' di detta pasta per la salute degli individui e della collettivita' - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione; Considerato che, al contrario, la produzione e la messa in commercio della pasta "integrale" sono consentite, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R. 30 maggio 1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del 1967; che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo riferimento alle norme denunciate; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente infondata;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580, sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza 21 novembre 1984 in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0172