N. 148 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Stupefacenti e sostanze psicotrope - Importazione - Uso personale -
 Esimente della modica quantita' - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 72 e 80).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  prof.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
 CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 72 e 80 della
 legge 22 dicembre 1975,  n.  685  (Disciplina  degli  stupefacenti  e
 sostanze  psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 stati di tossicodipendenza),  promossi  con  ordinanze  emesse  il  5
 aprile  (n.  2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano,
 iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze
 1985  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12,
 13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico
 contenuto emesse il  29  marzo  e  il  5  aprile  1985  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 72 e 80 della
 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella  parte  in  cui  non  estendono
 l'esimente  della  modica  quantita',  destinata  ad  uso  personale,
 all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art.  3
 della Costituzione;
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 170 del 1982 ha
 ritenuto   non   fondata   identica   questione,    poi    dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983;
      che non vengono addotti nuovi argomenti o profili;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre  1975,  n.
 685,  promossa  dal  Tribunale  di Milano, con ordinanze emesse il 29
 marzo e il 5 aprile 1985,  nn.  730,  731  e  732/85  reg.  ord.,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0173