N. 148 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Importazione - Uso personale - Esimente della modica quantita' - Manifesta infondatezza. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 72 e 80). (Cost., art. 3)(GU n.7 del 17-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con ordinanze emesse il 5 aprile (n. 2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono l'esimente della modica quantita', destinata ad uso personale, all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato che questa Corte con sentenza n. 170 del 1982 ha ritenuto non fondata identica questione, poi dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983; che non vengono addotti nuovi argomenti o profili;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, promossa dal Tribunale di Milano, con ordinanze emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985, nn. 730, 731 e 732/85 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0173