N. 152 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia e urbanistica - Lavori in totale difformita' o assenza della
 concessione - Ammenda - Minimo edittale - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 28 febbraio 1975, n. 47, art. 20, lett. b).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 20, lett. b),
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in  materia  di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle opere edilizie), promosso con ordinanza  emessa  il  24  aprile
 1987  dal Pretore di Teano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze
 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,
 prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento penale promosso per
 l'ampliamento  di  modesta  entita'  di   un'opera   edilizia   senza
 concessione  edilizia  ed  in difetto di previo deposito del realtivo
 progetto all'Ufficio del  Genio  Civile,  il  Pretore  di  Teano,  su
 eccezione  dell'imputato,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost.,  dell'art.  20,  lett.
 b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena
 pecuniaria minima edittale l'ammenda di lire 10.000.000;
      che  e'  intervenuta  l'Avvocatura  dello Stato, concludendo per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  medesima questione, sollevata dalla medesima
 autorita', sotto il profilo esposto, e' stata dichiarata non  fondata
 da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;
      che  la  medesima  questione,  sollevata  successivamente  dalla
 medesima autorita', e' stata dichiarata manifestamente non fondata da
 questa Corte con ordinanza n. 415 del 1987;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26,  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio  1985,
 n.    47    (Norme    in    materia   di   controllo   dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie),  in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal pretore di
 Teano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0177