N. 153 ORDINANZA 27 gennaio - 2 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Tributi locali - Imposta nell'incremento di valore degli immobili -
 (In.v.im.) - Esenzioni - Alienanti di immobile abitativo Condizione
 dell'acquisto entro un anno di altro alloggio - Soci di cooperative
 edilizie con prenotazione di acquisto Inapplicabilita' del beneficio
 fiscale - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3).
 
 (Cost., artt. 3 e 97)
(GU n.7 del 17-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo  dell'edilizia
 abitativa),  promosso  con  ordinanza  emessa  l'11 maggio 1987 dalla
 Commissione Tributaria di I grado di Termini Imerese, iscritta al  n.
 603 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento iniziato da Barberio
 Alfonso ed avente per oggetto un avviso di liquidazione  dell'imposta
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  piu'  interessi e pena
 pecuniaria, in relazione alla vendita di una abitazione conclusa  nel
 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese con
 ordinanza dell' 11 maggio 1987 (reg. ord. n. 603 del 1987) sollevava,
 in  riferimento  agli  artt.  3 e 97 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n.  168,  che  esonerava
 dall'invim  gli  incrementi  di  valore conseguenti all'alienazione a
 titolo  oneroso  di  abitazioni  non  di  lusso,  a  condizione   che
 l'alienante  acquistasse  entro un anno altro immobile da destinare a
 propria abitazione;
      che  la  Commissione  osservava  come  nel  caso  di  specie  il
 contribuente non avesse  potuto  concludere  l'acquisto  della  nuova
 abitazione  entro  il  termine  ora detto, trattandosi di alloggio in
 cooperativa edilizia per il quale era stato possibile  compiere  solo
 l'atto  di  prenotazione  ma  non anche, a causa dei "tempi tecnici",
 l'atto definitivo di acquisto;
      che  il collegio rimettente riteneva che la perdita del suddetto
 beneficio  fiscale  per  causa  indipendente   dalla   volonta'   del
 contribuente  contrastasse  con gli articoli della Costituzione sopra
 richiamati e percio' impugnava l'art. 3 cit. "nella parte in cui  non
 estende  le  agevolazioni  fiscali  ai  cittadini,  quali  i  soci di
 cooperative edilizie che abbiano gia' prenotato entro un  anno  dalla
 precedente  alienazione,  o  fino  al  31  dicembre  1983, l'acquisto
 dell'immobile";
    Considerato  che  - a prescindere dalle modifiche subi'te dalla l.
 n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 d.l. n. 747 del  1983,  conv.
 in  l.  n.  18  del  1984  -  le  situazioni  poste a confronto dalla
 Commissione tributaria di Termini Imerese sono diverse,  non  potendo
 assimilarsi  la  posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato
 libero a quella del socio di una cooperativa edilizia, posto  che  la
 normativa  concernente  tali  organizzazioni  associative,  in quanto
 intesa a disciplinare  forme  di  collaborazione  nel  settore  delle
 abitazioni   per   l'attuazione   di   fini   trascendenti  l'a'mbito
 privatistico, ha "un substrato di carattere pubblicistico"  (come  si
 esprime  la  stessa  ordinanza  di  rimessione)  e  comporta  percio'
 particolari   agevolazioni   per    l'acquisto    della    proprieta'
 dell'alloggio;
      che,  data tale non assimilabilita' delle posizioni confrontate,
 appare manifestamente male invocato il principio  di  eguaglianza  di
 cui all'art. 3 Cost.;
      che  il  riferimento  all'art.  97  Cost.  e' privo di qualsiasi
 motivazione nell'ordinanza di rimessione;
      che  in conclusione la questione deve dichiararsi manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982  n.  168,  sollevata  in
 riferimento  agli  artt. 3 e 97 Cost. dalla Commissione Tributaria di
 primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in  epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0178