N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1989

                                 N. 101
       Ordinanza emessa il 9 gennaio 1989 dal tribunale di Forli'
     nei procedimenti penali riuniti a carico di Rotondi Annunziata
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.11 del 15-3-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Visti  gli  atti del procedimento penale n. 627/86 e 628/86 R.G. a
 carico di Rotondi Annunziata imputata del reato previsto dall'art. 4,
 n.  7,  della  legge  n.  516/1982  solleva questione di legittimita'
 costituzionale della citata norma per contrasto  con  gli  artt.  25,
 secondo  comma,  e 3, della Costituzione, eccepita in via subordinata
 dal difensore.
    Il  tribunale  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  n.  7,  della
 legge  n. 516/1982 con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3,
 della Costituzione nella parte in cui  la  norma  in  esame  descrive
 l'evento del reato.
    Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare
 che ove la  norma  fosse  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
 verrebbe  meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei
 suoi elementi costitutivi.
    In merito alla non manifesta infondatezza e' evidente che mancando
 nella disposizione  normativa  qualunque  criterio  che  consenta  di
 determinare   la   portata  dell'aggettivo  rilevante,  l'espressione
 contenuta nella legge non permette di  individuare  con  certezza  il
 precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale
 dall'art. 12 delle preleggi preclude  la  possibilita'  di  estendere
 alla  fattispecie  in  parola  i criteri fissati da altre norme della
 stessa legge quali soglie di punibilita' di altri illeciti penali.
    Ne  deriva  che la dizione della norma non permette di individuare
 con precisione  la  condotta  penalmente  rilevante  con  conseguente
 violazione  del  principio di tassativita' e di quello di uguaglianza
 nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  n.  7,  della  legge  n.
 516/1982  in  riferimento  agli  artt.  3  e 25, secondo comma, della
 Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del
 reato   l'alterazione   in   misura  rilevante  del  risultato  della
 dichiarazione;
    Ordina la sospensione del presente processo;
    Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla
 Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Forli', addi' 9 gennaio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 88C0195