N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1987- 21 febbraio 1989

                                 N. 107
 Ordinanza   emessa   il   21  novembre  1987  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21 febbraio 1989) dalla commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Belluno  sul  ricorso proposto dalla Manzoni S.n.c.
 contro l'ufficio distrettuale ii.dd. di Belluno.
 Imposta  in  genere - Processo tributario - Divieto di sospensione in
 caso di contemporanea pendenza di un processo  penale  il  cui  esito
 potrebbe  influire  sulla  decisione  -  Compressione  del diritto di
 difesa, essendo preclusi al giudice tributario mezzi processuali  per
 l'accertamento dei fatti, consentiti invece a quello penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 12, primo comma, prima parte).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.11 del 15-3-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla
 Manzoni S.n.c. di Balbinot Francesco  e  Manzoni  Maria  Carla,  gia'
 S.d.f. Balbinot e Manzoni avverso avviso di accertamento dell'ufficio
 ii.dd. di Belluno Irpef e Ilor 1982;
    Letti gli atti;
    Sentiti  il  rappresentante  dell'ufficio  ii.dd.  di  Belluno  di
 Filippo Casorici e il dott. Mario Bampo delegato dai ricorrenti;
    Udito il relatore dott. proc. Mariangela Capuzzo;
                           RITENUTO IN FATTO
    Ritenuto  che con atto 3 agosto 1987 la societa' Manzoni S.n.c. di
 Balbinot Francesco e Manzoni Maria Carla, corrente in  Belluno,  gia'
 S.d.f. Balbinot e Manzoni, in persona dei soci amministratori Manzoni
 Maria Carla  e  Balbinot  Francesco  ricorreva  avverso  l'avviso  di
 accertamento  dell'ufficio ii.dd. di Belluno n. 6/1987, notificato il
 24 giugno 1987 e relativo alle imposte Irpef e Ilor 1982;
      che  nell'avviso di accertamento veniva contestato ai ricorrenti
 di  aver  effettuato  acquisti  senza  fattura,  alterando  bolle  di
 accompagnamento  beni  viaggianti,  e di aver omesso la registrazione
 dei corrispettivi ricavati dalla vendita dei  beni  acquistati  senza
 fattura;
      che  l'ufficio  ii.dd.  procedeva  quindi a calcolare i maggiori
 incassi (senza riconoscere la deduzione dei maggiori costi,  ex  art.
 74  del  d.P.R.  n.  597/1973) applicando una percentuale di ricarico
 media,  a  calcolare  le  maggiori  imposte  e  a  irrogare  le  pene
 pecuniarie;
      che   nel  ricorso  i  soci  amministratori  chiedevano  in  via
 principale  la  sospensione  del  giudizio  tributario,   fino   alla
 conclusione,  con  sentenza  irrevocabile,  del  giudizio penale gia'
 pendente avanti il tribunale di Belluno per gli stessi fatti; in  via
 subordinata,    la   dichiarazione   di   nullita'   dell'avviso   di
 accertamento, per carenza assoluta di elementi,  anche  indiziari,  a
 sostegno  dell'accusa  di  falso  in bolle di accompagnamento; in via
 ulteriormente subordinata, il riconoscimento della detraibilita'  dei
 costi  relativi  agli  acquisti  dai quali derivano i maggiori ricavi
 accertati;
      che  l'ufficio  ii.dd.  di  Belluno,  con  atto  di  deduzioni 4
 novembre 1987, chiedeva il rigetto del ricorso, affermando che si era
 proceduto  in  questo caso a seguito di segnalazione della Guardia di
 finanza di Empoli e in altri casi, su segnalazioni di  altri  comandi
 di  G.d.f.,  e che il ripetersi delle segnalazioni, (ben 18) offriva,
 anche se non la c.d. "prova provata", per lo meno  presunzioni  cosi'
 gravi  e  precise  da assumere nel loro insieme forza di prova certa.
 Affermava infatti che la  ditta  Manzoni  avrebbe  dovuto,  prima  di
 ritirare   la   merce,   pretendere  l'annullamento  della  bolla  di
 accompagnamento compilata in modo  sospetto  e  la  sostituzione  con
 altra;
      che  l'ufficio  ii.dd.  insisteva  altresi' nell'interpretazione
 data alla norma all'art. 74 del d.P.R.  n.  597/1973,  escludente  la
 deducibilita' dei maggiori costi non registrati;
      che  all'udienza  del  21  novembre  1987,  nel corso dell'ampia
 discussione tra i rappresentanti delle parti, il dott.  Mario  Bampo,
 per i ricorrenti, ribadita la pendenza del procedimento penale avanti
 al tribunale di Belluno per gli stessi fatti, sollevava questione  di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge
 n. 516/1982, in relazione all'art. 24 della Costituzione.
    Visto  che  agli  atti della commissione risultano, in allegato al
 p.v.c. della G.d.f., le fotocopie delle bolle presunte falsificate, i
 cui originali trovansi sequestrati a disposizione del giudice penale;
    Considerato che dall'esame di tale documentazione non e' possibile
 rilevare icto oculi se falsificazione vi sia stata, e  tantomeno  chi
 possa  esserne stato l'autore materiale e quale il soggetto che se ne
 sia eventualmente avvantaggiato (potendosi ipotizzare che l'eventuale
 falsificazione   fosse  finalizzata  alla  vendita  senza  fattura  a
 commercianti  diversi  dalla  ditta  Manzoni,  riforniti   lungo   il
 percorso);
      che il regime probatorio del processo tributario non consente in
 questo caso di giungere all'accertamento del  fatto  materiale  della
 falsificazione e alla individuazione dei suoi autori;
      che  il  divieto  di  sospensione  del giudizio tributario posto
 dall'art. 12 della legge n. 516/1982 fa si'  che  il  giudizio  della
 commissione  si  riduca  quindi  alla  scelta della parte cui credere
 "sulla parola", demandando a momento successivo alla  formazione  del
 giudicato  penale, ove possibile, la correzione dell'eventuale errore
 del giudicato tributario;
      che  cio'  costituisce  senz'ombra di dubbio violazione del piu'
 elementare diritto di difesa (art. 24 della Costituzione),  esponendo
 il  contribuente  a  conseguenze che possono restare non sanate anche
 dopo la  revoca  delle  eventuali  sanzioni  pecuniarie,  e  rendendo
 praticamente inutile il giudizio tributario, il cui esito (sia che si
 addossi al contribuente l'onere della "prova diabolica" della mancata
 falsificazione,  sia  che  si  segua  il principio in dubio, pro reo)
 risulta  predeterminato  in  un  senso  o  nell'altro,  con  evidente
 violazione dell'art. 3 della Costituzione;
                                P. Q. M.
    Tutto  cio'  premesso, la commissione tributaria di primo grado di
 Belluno, sezione seconda, dichiara non  manifestamente  infondata  la
 questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma,
 prima parte, della legge n. 516/1982, in relazione agli artt. 3 e  24
 della Costituzione;
    Dispone la sospensione di questo giudizio;
    Ordina  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte costituzionale per la
 risoluzione della questione di legittimita';
    Dispone  altresi'  che  la  presente ordinanza sia notificata alle
 parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Belluno, addi' 21 novembre 1987
                           (Seguono le firme)

 88C0201