N. 163 ORDINANZA 28 gennaio - 11 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regioni a statuto ordinario - Riconduzione nell'ambito della finanza pubblica allargata - Manifesta infondatezza. (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, in toto e artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58). (Cost., artt. 117, 118, 119 in relazione alla legge 5 agosto 1978, n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1872, n. 8)(GU n.8 del 24-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della detta legge, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 29 gennaio 1979, depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1979 ed iscritto al n. 2 del Registro Ricorsi 1979; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria per il 1979), ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; che, ad avviso della ricorrente, la legge finanziaria per il 1979, col ricondurre la Regione nell'ambito degli enti della "finanza pubblica allargata" da cui l'art. 25 della l. n. 468 del 1978 le aveva escluse, viola l'autonomia legislativa e finanziaria regionale; che, in particolare, sempre secondo la ricorrente, singole disposizioni della legge predetta, con l'estraniare del tutto le Regioni dalla disciplina del finanziamento delle funzioni gia' delle Regioni stesse e quindi attribuite ai Comuni (art. 2), con l'istituire fondi settoriali in materia di competenza regionale (artt. 34, 35, 37, 43, 46 e 48) e con l'alterare il procedimento previsto dall'art. 34 della legge n. 468/78 relativo alla partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio pluriennale (art. 58), impediscono alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. n. 616 del 1977 ed al d.P.R. n. 8 del 1972; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso; che nell'imminenza della Camera di consiglio la Regione ha prodotto memoria, in cui si richiede la rimessione del giudizio alla pubblica udienza; Considerato che l'invocato art. 25 l. n. 468 del 1978 si limita a prevedere le modalita' atte ad adeguare il sistema di contabilita' dei comuni e degli altri enti locali ivi indicati a quello statale, modalita' del pari previste per le Regioni dalla legge n. 335 del 1976; che con sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha rigettato, anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali avverso l'art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119, che vincola le Regioni, oltreche' gli enti di cui all'art. 25 l. n. 468 del 1978, a non mantenere disponibilita' presso le aziende di credito oltre un certo ammontare; che l'art. 2 si limita a dettare regole sulla determinazione e sulla suddivisione per Regioni della somma da destinare al finanziamento delle funzioni gia' trasferite alle Regioni e quindi (con d.P.R. 616 del 1977) ai Comuni, sicche' non ricorre la lamentata estraneazione totale della Regione dalla disciplina del finanziamento in parola (rimane impregiudicata l'adozione da parte della Regione di criteri per la ripartizione della somma di sua competenza fra i Comuni); che le norme che istituiscono fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienicosanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita' montane ed agricoltura (art. 48) investono competenze di pertinenza statale, oltreche' regionale; che con sentenze nn. 356 del 1985 e 64 del 1987 questa Corte ha enunciato il principio che l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri in relazione a materie di competenza regionale implica la successiva ripartizione di detti fondi tra le Regioni anche laddove cio' non venga esplicitato, e la liberta' di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione; che tale principio ben puo' applicarsi alle norme degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48 l. n. 843 del 1978, nella parte in cui istituiscono i fondi per il finanziamento di funzioni di spettanza regionale; che l'impugnato art. 46, col limitarsi a dettare le procedure di presentazione alle Camere da parte del Ministero dei lavori pubblici di piani straordinari di intervento di cui agli articoli 34, 41 e 43 e dei relativi adempimenti, non comporta alcuna violazione delle sfere di attribuzione regionale; che l'impugnato art. 58, limitandosi a fissare modalita' e criteri di ordine contenutistico del primo bilancio pluriennale di cui alla legge n. 468 del 1978, non impedisce per nulla la partecipazione delle regioni alla formazione dei bilanci pluriennali nei termini indicati dall'art. 34 della medesima legge n. 468 del 1978; che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della medesima sollevate dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0208