N. 163 ORDINANZA 28 gennaio - 11 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regioni a statuto ordinario - Riconduzione nell'ambito della finanza
 pubblica allargata - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, in toto e artt. 2, 34, 35, 37, 43,
 46, 48 e 58).
 
 (Cost., artt. 117, 118, 119 in relazione alla legge 5 agosto 1978, n.
 468, al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1872, n.
 8)
(GU n.8 del 24-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge 21 dicembre
 1978, n. 843 ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46,  48
 e  58 della detta legge, recante: "Disposizioni per la formazione del
 bilancio annuale e pluriennale dello  Stato",  promosso  con  ricorso
 della  Regione  Veneto,  notificato il 29 gennaio 1979, depositato in
 Cancelleria il 2 febbraio 1979 ed  iscritto  al  n.  2  del  Registro
 Ricorsi 1979;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  la  Regione  ricorrente  ha  sollevato questioni di
 legittimita' costituzionale della legge  21  dicembre  1978,  n.  843
 (legge finanziaria per il 1979), ed in particolare degli artt. 2, 34,
 35, 37, 43, 46, 48 e 58 per violazione degli artt.  117,  118  e  119
 Cost.  in  relazione  alla  legge 5 agosto 1978 n.  468, al d.P.R. 24
 luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n.  8;
      che,  ad  avviso  della  ricorrente, la legge finanziaria per il
 1979, col ricondurre la Regione nell'ambito degli enti della "finanza
 pubblica  allargata"  da  cui  l'art.  25 della l. n. 468 del 1978 le
 aveva escluse, viola l'autonomia legislativa e finanziaria regionale;
      che,  in  particolare,  sempre  secondo  la  ricorrente, singole
 disposizioni della legge predetta,  con  l'estraniare  del  tutto  le
 Regioni  dalla disciplina del finanziamento delle funzioni gia' delle
 Regioni  stesse  e  quindi  attribuite  ai  Comuni  (art.   2),   con
 l'istituire  fondi  settoriali  in  materia  di  competenza regionale
 (artt. 34, 35, 37, 43, 46 e 48)  e  con  l'alterare  il  procedimento
 previsto   dall'art.   34   della   legge  n.  468/78  relativo  alla
 partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio pluriennale
 (art.  58), impediscono alla Regione di finalizzare gli interventi di
 sua spettanza nel  quadro  unitario  dell'economia  e  della  finanza
 regionale,  in  violazione  degli  artt.  117,  118  e  119 Cost., in
 relazione al d.P.R. n. 616 del 1977 ed al d.P.R. n. 8 del 1972;
      che   nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  dello  Stato
 chiedendo il rigetto del ricorso;
      che  nell'imminenza  della  Camera  di  consiglio  la Regione ha
 prodotto memoria, in cui si richiede la rimessione del giudizio  alla
 pubblica udienza;
    Considerato  che l'invocato art. 25 l. n. 468 del 1978 si limita a
 prevedere le modalita' atte ad adeguare il  sistema  di  contabilita'
 dei  comuni  e degli altri enti locali ivi indicati a quello statale,
 modalita' del pari previste per le Regioni dalla  legge  n.  335  del
 1976;
      che  con  sentenza  n.  162  del 1982 questa Corte ha rigettato,
 anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali  avverso
 l'art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119, che vincola le Regioni, oltreche'
 gli enti di cui all'art. 25 l. n.  468  del  1978,  a  non  mantenere
 disponibilita' presso le aziende di credito oltre un certo ammontare;
      che  l'art.  2 si limita a dettare regole sulla determinazione e
 sulla  suddivisione  per  Regioni  della  somma   da   destinare   al
 finanziamento  delle  funzioni  gia' trasferite alle Regioni e quindi
 (con d.P.R. 616 del 1977) ai Comuni, sicche' non ricorre la lamentata
 estraneazione totale della Regione dalla disciplina del finanziamento
 in parola (rimane impregiudicata l'adozione da parte della Regione di
 criteri  per  la  ripartizione  della  somma  di sua competenza fra i
 Comuni);
      che  le  norme  che  istituiscono fondi settoriali in materia di
 edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34),  edilizia
 scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienicosanitarie
 (art. 43),  interventi  di  competenza  delle  comunita'  montane  ed
 agricoltura  (art.  48)  investono  competenze di pertinenza statale,
 oltreche' regionale;
      che  con sentenze nn. 356 del 1985 e 64 del 1987 questa Corte ha
 enunciato il principio che l'istituzione, ad  opera  del  legislatore
 nazionale,  di  fondi  settoriali iscritti in capitoli di bilancio di
 singoli Ministeri in relazione  a  materie  di  competenza  regionale
 implica  la  successiva  ripartizione  di  detti fondi tra le Regioni
 anche laddove cio' non venga esplicitato, e la liberta'  di  impiego,
 da  parte  delle  Regioni,  che  sia  compatibile  con  il vincolo di
 destinazione;
      che  tale  principio  ben puo' applicarsi alle norme degli artt.
 34, 35, 37, 43  e  48  l.  n.  843  del  1978,  nella  parte  in  cui
 istituiscono  i  fondi  per il finanziamento di funzioni di spettanza
 regionale;
      che l'impugnato art. 46, col limitarsi a dettare le procedure di
 presentazione alle Camere da parte del Ministero dei lavori  pubblici
 di  piani straordinari di intervento di cui agli articoli 34, 41 e 43
 e dei relativi adempimenti,  non  comporta  alcuna  violazione  delle
 sfere di attribuzione regionale;
      che  l'impugnato  art.  58,  limitandosi  a  fissare modalita' e
 criteri di ordine contenutistico del primo  bilancio  pluriennale  di
 cui  alla  legge  n.  468  del  1978,  non  impedisce  per  nulla  la
 partecipazione delle regioni alla formazione dei bilanci  pluriennali
 nei  termini  indicati  dall'art.  34 della medesima legge n. 468 del
 1978;
      che   pertanto  le  questioni  vanno  dichiarate  manifestamente
 infondate;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e degli  artt.  2,
 34,  35,  37,  43, 46, 48 e 58 della medesima sollevate dalla Regione
 Veneto per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost.,  in  relazione
 alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al
 d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0208