N. 175 ORDINANZA 28 gennaio - 11 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro (rapporto) - Cessazione - Omessa comunicazione entro quattro
 giorni dell'avvenuto licenziamento - Accertamento d'ufficio - Pena -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 1› luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n.
 459, art. 7).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)
(GU n.8 del 24-2-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della
 legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni,
 del  decreto-legge  1›  luglio  1972,  n. 287, concernente la proroga
 delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi  nominativi
 per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3
 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con
 ordinanza  emessa  l'8  aprile  1983  dal  pretore  di   Latina   nel
 procedimento  penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482
 del registro ordinanze 1983 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli.
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
 Latina dubita  che  l'art.  7  del  D.L.  1›  luglio  1972,  n.  287,
 introdotto  con  l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n.  459,
 nella parte in cui prevede la pena  dell'ammenda,  proporzionale  per
 ogni  lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione
 di omessa  comunicazione  del  licenziamento  entro  4  giorni  dalla
 cessazione  del  rapporto  di  lavoro  (di  cui all'art.14 del D.L. 3
 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
 marzo 1970, n. 83), contrasti - nell'ipotesi in cui la violazione sia
 accertata non a seguito  di  comunicazione  del  licenziamento  o  di
 visita  ispettiva,  bensi'  sulla base degli atti d'ufficio - con gli
 artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo  al  riguardo,  che  in  tal  modo
 l'Ispettorato   del   lavoro  resterebbe  sostanzialmente  libero  di
 determinare la data di contestazione  della  contravvenzione  (e  con
 cio'  di  far  cessare  la  permanenza)  e  quindi  di incidere sulla
 determinazione della pena;
      che  l'intervenuto  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha
 chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte  (cfr.,  tra  le  altre,   sent.   n.   114   del   1982),   la
 discrezionalita'  nell'applicazione della legge puo' tutt'al piu' dar
 luogo a disparita' di mero fatto, non apprezzabili sotto  il  profilo
 della violazione del principio di uguaglianza;
      che  d'altra  parte,  la  circostanza  che,  nel  caso  di  pene
 proporzionali, l'entita' della sanzione possa in  concreto  dipendere
 dall'epoca  di  accertamento  e  contestazione del reato non comporta
 certo violazione del principio di  legalita'  della  pena  posto  che
 l'entita'  di  questa,  nella  specie, e' in astratto determinata con
 precisione dalla legge  e  in  concreto  correlata  al  comportamento
 antigiuridico  del  reo,  che  puo'  farne  cessare  la protrazione a
 prescindere dalla maggiore o  minore  solerzia  dell'Ispettorato  del
 lavoro;
      che  pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente
 infondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7  del  D.L.  1›  luglio  1972,  n.   287,
 introdotta  con  l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n.  459,
 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.  dal
 Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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