N. 190 SENTENZA 10 - 18 febbraio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione e affidamento - Adozione di minori stranieri - Procedure in corso - Non applicabilita' della normativa sopravvenuta - Non fondatezza. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76). (Cost., art. 3)(GU n.8 del 24-2-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1986 dalla Corte d'appello di Milano sui ricorsi proposti da Marfoni Roberto ed altra e Consorti Mauro ed altra, iscritte ai nn. 656 e 657 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55, prima Serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Consorti Mauro ed altra, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Uditi l'avvocato Bruno de Julio per Consorti Mauro ed altra e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con due ordinanze del 4 aprile 1986 (R. O. nn. 656 e 657 del 1986) la Corte d'appello di Milano solleva questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui si esclude che alle procedure di adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 possa applicarsi la nuova disciplina dell'adozione internazionale. Dubita il giudice a quo che tale disposizione determini una irrazionale disparita' di trattamento sulla base di un mero dato cronologico: a) tra minori stranieri da adottare, ammettendo a godere della nuova maggiore tutela soltanto alcuni ed escludendone altri, per i quali il procedimento sia gia' iniziato all'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983; b) tra i cittadini italiani adottanti, sottoponendoli alla predetta discriminazione; c) tra minori italiani e minori stranieri, escludendo solo per questi ultimi l'applicabilita' alle procedure in corso della nuova normativa. I due giudizi de quibus erano stati introdotti rispettivamente dai coniugi Roberto Marfoni e Lucia Bigaran e dai coniugi Mauro Consorti e Rosamaria Roncaglio per ottenere la declaratoria di efficacia in Italia, con gli effetti dell'adozione speciale, di due provvedimenti stranieri; il primo dei quali, emesso dal Tribunale per i minorenni di La Paz (Bolivia) il 7 maggio 1984, aveva concesso ai coniugi Marfoni l'affidamento preadottivo del bambino Ruperto Portales; il secondo, emesso dal Tribunale Terzo della Famiglia di Guatemala il 25 ottobre 1985, aveva dichiarato la validita' dell'adozione da parte dei coniugi Consorti dei minori Rosa Antonia Garcia e Mauro Antonio Chavez. In entrambe le fattispecie i ricorrenti erano stati dichiarati idonei all'adozione speciale con provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Milano per i coniugi Marfoni e del Tribunale per i minorenni de L'Aquila per i coniugi Consorti. Assume il giudice a quo che, conseguendo la richiesta dichiarazione di efficacia in Italia dei due provvedimenti stranieri dall'applicazione della previgente disciplina in materia di adozione di minori stranieri, diventa rilevante la questione sollevata, in quanto dalla sua soluzione discende se debba applicarsi la vecchia normativa oppure quella introdotta dalla legge n. 184 del 1983, ritenuta piu' favorevole. 2. - E' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente l'inamissibilita', per difetto di rilevanza, della questione sollevata, in quanto nelle sue ordinanze il giudice a quo si limita ad osservare che la richiesta di dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri e' stata effettuata ai sensi della previgente normativa, senza nulla precisare in ordine alla accoglibilita' o meno dell'istanza alla stregua di detta normativa e comunque senza nulla dedurre in ordine al pregiudizio concreto che deriverebbe dall'applicabilita' alle fattispecie dell'ordinamento previgente anziche' del nuovo. Nel merito l'Avvocatura deduce l'infondatezza della questione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 199 del 1986, ove si afferma che la scelta del legislatore di non fare retroagire l'intera normativa della nuova legge rappresenta una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalita' legislativa, "che incontra il solo limite dei valori costituzionalmente garantiti". Tra questi, la citata sentenza indica quello della tutela del minore straniero in stato di abbandono, cui sarebbe irragionevole non estendere retroattivamente la tutela giurisdizionale concessa dall'art. 37 della legge n. 184 del 1983, che prevede nelle ipotesi di abbandono l'applicazione della legge italiana. Ma cio', secondo l'Avvocatura, non e' invocabile nella specie, essendo pacifica in causa la giurisdizione del magistrato italiano, anche alla stregua della normativa previgente. 3. - Si sono costituiti in giudizio i coniugi Mauro Consorti e Rosamaria Roncaglio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio d'Episcopo e Bruno De Julio, eccependo anch'essi in via preliminare l'irrilevanza della questione e contestando l'interpretazione data dalla Corte d'appello di Milano circa la successione nel tempo delle leggi in materia di adozione di minori stranieri. Sottolinea in particolare la difesa delle parti come l'art. 76 impugnato rappresenti in realta' una salvaguardia degli interessi del minore e degli adottandi rispetto agli "inconvenienti che sarebbero derivati dalla immediata applicazione della nuova legge, quali l'eventuale rimpatrio dei minori, il loro ricovero presso un istituto in attesa dei provvedimenti di cui all'art. 37". Senza la disposizione dell'art. 76, tra l'altro, il Tribunale per i minorenni sarebbe stato costretto - secondo le parti - a respingere tutte le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione di efficacia ai provvedimenti stranieri emessi prima della nuova legge. Nel merito le parti assumono l'infondatezza della questione, non ravvisando nella disposizione impugnata alcuna delle lamentate violazioni al dettato costituzionale. Considerato in diritto 1. - La Corte d'appello di Milano, con due ordinanze del 4 aprile 1986 (R.O. nn. 656 e 657/1986), chiede a questa Corte verifica di costituzionalita' dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui esclude che la nuova normativa possa applicarsi alla procedura relativa all'adozione di minori stranieri 'in corso' al momento della entrata in vigore della legge stessa". 2. - La questione non e' fondata. Questa Corte, con sentenza n. 199 del 1986, ha statuito: "La scelta del legislatore, di non fare retroagire la intera normativa della legge n. 184 del 1983, per salvaguardare la sollecita definizione o la definitivita' delle procedure di adozione in corso o concluse sotto l'impero della precedente legge n. 431 del 1967, e' una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalita' legislativa. Anche in questo caso la Corte non puo' che ribadire il proprio insegnamento (sent. n. 118 del 1957 e sent. n. 36 del 1985) che 'nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale'", salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Pertanto e' rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattivita' e irretroattivita' in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti princi'pi e valori costituzionali". Nella specie tale contraddizione non sussiste, ne' si rileva in concreto pregiudizio derivante dall'applicabilita' della normativa previgente rispetto alla successiva, ne' emergono dalle ordinanze nuovi profili.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), sollevata dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0245