N. 192 ORDINANZA 10 - 18 febbraio 1988

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Analisi di prodotti ittici
 - Revisione previo congelamento dei prodotti stessi Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, quarto e quinto comma).
 
 (Cost., art. 24, secondo comma)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, quarto e
 quinto comma, della legge 30 aprile  1962,  n.  283  (Modifica  degli
 articoli  242,  243,  247,  250  e  262  del  testo unico delle leggi
 sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
 Disciplina igienica della preparazione e della vendita delle sostanze
 alimentari e delle bevande), promossi  con  ordinanze  emesse  il  17
 gennaio  1981  e  il  16  aprile 1986 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di
 Perugia, iscritte rispettivamente al n. 156  del  registro  ordinanze
 1981  e  ai  nn.  562  e 563 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e  n.
 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Pretore di Perugia, con tre ordinanze di identico
 contenuto, la prima emessa il 17 gennaio 1981 e le altre  due  emesse
 il  16  aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.24, secondo
 comma, della Costituzione, questione  di  legittimita'  dell'art.  1,
 quarto  e  quinto  comma,  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, nella
 parte in cui, allorche' si proceda ad analisi di prodotti ittici, non
 rende   possibile   la   revisione   delle  analisi,  se  non  previo
 congelamento dei prodotti stessi;
      e  che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata priva
 di rilevanza o comunque non fondata;
    Considerato  che  i  giudizi  riguardano  un'identica  questione e
 vanno, quindi, riuniti;
      e  che  le ordinanze di rimessione - tutte pronunciate nel corso
 di procedimenti penali a carico di persone imputate del reato di  cui
 all'art.  515  del codice penale per aver venduto, come fresco, pesce
 refrigerato - investono, con le censure  prospettate,  la  disciplina
 delle  modalita'  di espletamento delle analisi di revisione (art. 1,
 quarto  e  quinto  comma,  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283),
 disciplina  che lo stesso giudice a quo ritiene, pero', materialmente
 inapplicabile nei casi come quello  di  specie,  in  essi  occorrendo
 previamente congelare il prodotto, sia questo refrigerato o no;
      e  che,  quindi,  essendo  stata  denunciata  una norma che, per
 stessa  ammissione  del  Pretore,  non  potrebbe  comunque   ricevere
 applicazione  nel giudizio a quo, la questione deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile (v., da ultimo,  ordinanze  n.  423  del
 1987, n. 407 del 1987, n. 405 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.1, quarto e quinto comma,  della
 legge  30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,
 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato  con  regio
 decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
 e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e   delle   bevande),
 sollevata,   in   riferimento   all'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione, dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte Costituzionale,
 palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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