N. 197 ORDINANZA 10 - 18 febbraio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita costituzionale in via incidentale.
 
 Professioni - Ingegnere - Ufficiali superiori di artiglieria e del
 genio militare, delle armi navali, dell'arma aeronautica, del genio
 navale ed aeronautico - Abilitazione all'esercizio della professione
 di ingegnere - Manifesta inammissibilita'.
 
 (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, artt. 180, 181, 182 e 184).
 
 (Cost., artt. 3 e 33, quinto comma)
(GU n.9 del 2-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 180, 181, 182
 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo unico
 delle  leggi  sull'istruzione  superiore"),  promossi  con  ordinanze
 emesse il 29 marzo 1984 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio  Nazionale
 degli  Ingegneri  e  il  7 marzo 1985 dal Pretore di Novara, iscritte
 rispettivamente al n. 1046 del registro ordinanze 1984, al n. 575 del
 registro  ordinanze  1985  e  al n. 544 del registro ordinanze 1986 e
 pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25-  bis
 dell'anno 1985 e nn. 8 e 49 - prima serie speciale, dell'anno 1986.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Vitti Antonio ed altri, del
 Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della  Provincia  di  Novara  e
 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nonche' gli atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Consiglio  dell'Ordine  degli  Ingegneri  della
 Provincia  di  Novara  ha  rifiutato  l'iscrizione  all'Albo  di   un
 ufficiale  superiore  del genio in ausiliaria ed il Pretore di Novara
 ha elevato a carico del Presidente, del Vicepresidente e  dei  membri
 del  Consiglio, imputazione per abuso di ufficio commesso in concorso
 tra loro sollevando inoltre questione di legittimita' costituzionale,
 in  relazione  agli  artt.  3 e 33, quinto comma, della Costituzione,
 degli artt. 180 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione
 del  testo  unico  delle leggi sull'istruzione superiore"), in quanto
 dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e  del
 genio   militare   di  ottenere  l'abilitazione  all'esercizio  della
 professione d'ingegnere senza essere in possesso di  laurea  e  senza
 aver sostenuto l'esame di Stato;
      che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  sono  costituiti i
 professionisti di cui sopra, imputati del reato p. e p.  dagli  artt.
 110  e  323  del  codice penale, in qualita' di membri del Consiglio,
 insistendo per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale  delle
 disposizioni impugnate;
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   ha   concluso    per
 l'inammissibilita'   o,   in   subordine,  per  l'infondatezza  della
 questione;
      che,  con  ordinanza  emessa  il  29  marzo  1984  il  Consiglio
 Nazionale degli Ingegneri, adito con ricorso dal  predetto  ufficiale
 avverso  la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Novara che gli
 aveva  negato  l'iscrizione,  ha  sollevato  la  medesima  questione,
 limitatamente all'art. 180 citato;
      che  lo stesso Consiglio Nazionale, adito con analogo ricorso da
 altro ufficiale, con successiva ordinanza del  18  ottobre  1985,  ha
 sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 180,
 181, 182 e 184, del r.d. del 31 agosto 1933, n.  1592,  in  relazione
 agli  artt.  3  e 33, quinto comma, della Costituzione, estendendo le
 censure di incostituzionalita' anche alle conformi previsioni dettate
 per  gli  ufficiali  delle armi navali, dell'arma aeronautica nonche'
 del  genio  navale  ed  aeronautico  e  rilevando  la  disparita'  di
 trattamento  rispetto  a  coloro che debbono affrontare e superare un
 corso di laurea ed un esame di Stato;
      che,  nell'imminenza  dell'udienza,  hanno  presentato memorie i
 Consigli dell'Ordine degli Ingegneri delle Province di  Novara  e  di
 Roma  (costituitosi  quest'ultimo  oltre  il  ventesimo  giorno dalla
 pubblicazione della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale),  nonche'  le
 parti   private,   ulteriormente   insistendo   per  la  declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale;
    Considerato  che  le ordinanze trattano questioni analoghe e che i
 relativi giudizi possono essere riuniti;
      che  le  norme  impugnate  individuano  una  serie  di requisiti
 necessari per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione
 d'ingegnere  quali:  1)  il  conseguimento della laurea in ingegneria
 ovvero di un titolo di studio  equipollente  (superamento  dei  corsi
 presso   la   Scuola   di   applicazione   di  artiglieria  e  genio,
 conseguimento di  uno  dei  brevetti  di  specializzazione  superiore
 tecnica  della  Marina); 2) il servizio prestato per periodi di tempo
 predeterminati  in  uffici  e  stabilimenti  militari  di   specifico
 carattere  tecnico;  3)  l'effettivo  accertamento del possesso delle
 necessarie cognizioni tecniche, compiuto dall'autorita' militare e da
 questa certificato;
      che gli indicati titoli professionali sono configurati dall'art.
 184 del citato r.d., come altrettante condizioni per l'emissione  del
 decreto   di  abilitazione  da  parte  del  Ministro  della  pubblica
 istruzione;
      che   l'iscrizione  all'Albo  e'  logicamente  conseguente  alla
 concessione dell'abilitazione stessa, si' che nel momento in  cui  il
 Consiglio   dell'Ordine  esercita  tale  sua  attribuzione  le  norme
 denunziate  vengono  in  evidenza  soltanto  in  via   mediata   come
 presupposti legittimanti un provvedimento ammnistrativo gia' ottenuto
 dall'interessato;
      che,  peraltro,  rientra negli esclusivi compiti del legislatore
 l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi  che
 si  svolgono  presso  Istituti  o  Accademie militari ed insegnamenti
 impartiti presso le Facolta' universitarie,  come  pure  si  inquadra
 nell'attivita'  legislativa  di  scelta  tra piu' soluzioni possibili
 l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i  titoli  conseguiti  nel
 corso della carriera militare ai requisiti occorrenti per l'esercizio
 dell'attivita' professionale;
      che  il  giudizio  di  costituzionalita'  non puo' quindi essere
 ammesso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 180, 181, 182  e
 184  del  r.d.  del  31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo
 unico delle leggi sull'istruzione superiore"), sollevate dal  Pretore
 di  Novara e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le ordinanze
 di cui in epigrafe in relazione agli artt.  3  e  33,  quinto  comma,
 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di Consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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